Sentenza del 10/02/2017 n. 3572 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Liguria che, in sede di revocazione, aveva annullato la precedente sentenza sfavorevole al contribuente e le cartelle di pagamento conseguenti all'accertamento IRPEF per il 1987. L'Amministrazione sosteneva l'erroneità dell'annullamento, mentre il contribuente chiedeva la conferma della decisione, rilevando che la società B. aveva definito la propria lite fiscale mediante condono ai sensi della legge n. 289 del 2002, con effetti anche sulla posizione del socio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la definizione della lite da parte della società B. aveva estinto il giudizio e definito con effetto retroattivo tutti i rapporti economici relativi all'accertamento, facendo venir meno il presupposto dell'imposizione anche nei confronti del socio. In applicazione del principio di unitarietà dell'accertamento, l'effetto favorevole prodotto dalla definizione della lite societaria si è esteso al socio, la cui posizione fiscale dipendeva dal reddito imputato per trasparenza dalla società. Sono state quindi confermate la revocazione della precedente sentenza e l'annullamento delle cartelle di pagamento. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.200 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 16
La definizione agevolata della lite fiscale ha determinato l'estinzione del giudizio relativo alla società B. e la completa regolazione dei rapporti economici controversi, con effetti anche sulla posizione del socio collegata al medesimo accertamento.
Principio di unitarietà dell'accertamento, Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008
unitarietà dell'accertamento
Nelle società di persone o nelle situazioni in cui il reddito societario viene imputato ai soci, l'accertamento del reddito della società e quello relativo al socio sono strettamente collegati. Se viene meno il presupposto impositivo societario, tale effetto può riflettersi anche sull'accertamento personale del socio.
Principio in materia di transazione e definizione della lite, Cass., sentenza n. 3598 del 24 febbraio 2015
non può esservi declaratoria di cessazione della materia del contendere ... ma va esaminato il merito della domanda
Quando vi è incertezza sull'ambito oggettivo di una transazione o definizione, occorre verificare se essa abbia regolato tutti i rapporti controversi. Se li ha integralmente disciplinati, la domanda deve essere rigettata nel merito perché il rapporto è stato definito.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale della società e quello del socio sono fondati sul medesimo reddito societario imputato per trasparenza, le vicende della posizione societaria possono produrre effetti diretti anche su quella del socio.
- La definizione agevolata o il condono della lite societaria può far venir meno, con effetto retroattivo, il presupposto dell'accertamento personale del socio, se le due pretese fiscali sono inscindibilmente collegate.
- L'Amministrazione non può pretendere dal socio il pagamento di un reddito societario quando l'accertamento nei confronti della società è stato definitivamente eliminato o definito in modo incompatibile con tale pretesa.
- Per valutare gli effetti di una definizione della lite occorre verificare il suo oggetto concreto e stabilire se essa abbia riguardato tutti i rapporti economici derivanti dall'accertamento.
- Il principio non opera automaticamente in ogni controversia tra società e socio: è necessario che esista un effettivo rapporto di dipendenza tra l'accertamento societario e quello personale del socio.
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