Sentenza n. 5157/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto Sindacale n. -OMISSIS- affisso all’Albo il -OMISSIS- di conferimento diretto di incarico legale ai professionisti ivi indicati; - degli atti presupposti: 1) art 20, comma 9 Statuto; - degli atti conseguenziali: 1) determine di affidamento dell’incarico legale da parte del dirigente preposto al ramo di cui non si conoscono gli estremi e contenuti; 2) contratto di patrocinio sottoscritto tra le parti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 30/7/2026: - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto sindacale di conferimento diretto di un incarico legale, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, comprese le determine dirigenziali di affidamento e il contratto di patrocinio
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, un decreto sindacale di conferimento diretto di incarico legale ai professionisti indicati nell'atto, nonché l'art. 20, comma 9, dello Statuto comunale, le successive determine dirigenziali di affidamento e il contratto di patrocinio. Tra le doglianze era specificamente dedotta la violazione dell'art. 107 del T.U.E.L., in relazione alla competenza dirigenziale sull'affidamento dell'incarico. Il controinteressato aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva e di interesse del ricorrente, sostenendo inoltre l'infondatezza delle censure. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla pronuncia vincola il giudice, in applicazione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo: il giudice non può procedere d'ufficio nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Il Collegio non ha quindi deciso le questioni di legittimazione, interesse e merito. Ai fini della soccombenza virtuale ha rilevato, da un lato, la serietà delle eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse e, dall'altro, la non manifesta infondatezza delle censure contro il decreto sindacale, in particolare quella relativa alla violazione dell'art. 107 T.U.E.L. In ragione della peculiarità e specificità della controversia, le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata all'esito della camera di consiglio mediante il rito decisorio previsto per la definizione immediata della controversia, previa audizione delle parti.
art. 107 d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
La censura relativa alla possibile violazione della competenza dirigenziale sull'affidamento dell'incarico legale è stata ritenuta non prima facie infondata, ma non è stata decisa nel merito.
art. 20, comma 9, Statuto comunale
Indicato quale atto presupposto del decreto sindacale impugnato; il giudice non ne ha esaminato la legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche interessate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione con cui il ricorrente manifesta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione impone la declaratoria di improcedibilità, poiché il principio dispositivo impedisce al giudice di procedere d'ufficio nel merito o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di legittimazione, interesse e merito non devono essere definite; esse possono essere considerate soltanto ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La soccombenza virtuale può essere esclusa o resa incerta quando risultino, da un lato, serie eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione o interesse e, dall'altro, censure di merito non manifestamente infondate; in tale situazione, la peculiarità della controversia può giustificare la compensazione integrale delle spese.
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