Cassazione Civile, Sentenza n. 11869/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della C.T.P. di Bologna che aveva annullato un'intimazione di pagamento (relativa al periodo d'imposta 2007) notificata all'Associazione Ova Rugby e contenente, al suo interno, l'invito al pagamento anche nei confronti di Edgardo Venturi "nella qualità di autore della violazione". Il Venturi deduceva che l'avviso di accertamento presupposto non era mai stato notificato a lui in proprio ma solo all'associazione (che era, a suo dire, estinta), chiedeva la riconoscimento della nullità dell'accertamento e la possibilità di accedere alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018; contestava inoltre la definitività della sentenza C.T.P. che l'Ufficio aveva fatto valere e censurava la mancata prova della sua responsabilità ex art. 38 c.c. quale legale rappresentante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insindacabile in questa sede il convincimento della C.T.R. che l'avviso di accertamento fosse stato notificato anche personalmente al Venturi quale "autore della violazione"; di conseguenza l'intimazione di pagamento è qualificata come atto di riscossione non definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e impugnabile soltanto per vizi propri ai sensi dell'art. 19, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992. I motivi di doglianza relativi alla nullità dell'accertamento e alla mancanza di prova della responsabilità ex art. 38 c.c. sono stati ritenuti inammissibili (perché questioni che dovevano essere dedotte contro l'avviso di accertamento) o infondati (la sentenza di merito ha dato atto che Venturi era il legale rappresentante e dunque presumibilmente direttore della gestione). Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (euro 3.500 oltre spese prenotate a debito) e indicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119/2018 (conv. in l. n. 136/2018)
La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato (intimazione di pagamento) fosse un atto di riscossione e, notificato anche al contribuente in proprio, non fosse definibile con la procedura agevolata prevista dall'art. 6.
art. 19, comma 3, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992
L'intimazione di pagamento qualificata come atto di riscossione può essere impugnata solo per vizi propri, ai sensi di questa norma; non potevano essere in questa sede sollevate questioni che dovevano essere dedotte avverso l'avviso di accertamento.
art. 38 c.c.
Per le associazioni non riconosciute la responsabilità per debiti d'imposta ricade su chi, in virtù del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente; la Corte ha ritenuto che risultasse dal provvedimento di merito che Venturi era legale rappresentante e quindi soggetto alla presunzione di direzione della gestione.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso riferendoli ai numeri di cui all'art. 360 c.p.c.; però ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse o perché le doglianze attengono a questioni che andavano sollevate in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (commi 1, 1 bis, 1 quater)
La sentenza dà atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Se un atto di riscossione (intimazione di pagamento) è stato effettivamente notificato anche al soggetto in proprio come "autore della violazione", tale atto è qualificato come atto della riscossione e non è definibile con le procedure di definizione agevolata previste per le controversie sugli atti impositivi.
- Le contestazioni riguardanti la validità dell'avviso di accertamento o la responsabilità personale del rappresentante devono essere sollevate avverso l'avviso di accertamento stesso: se il contribuente non lo impugna, in sede di opposizione all'atto di riscossione può contestarne solo i vizi propri.
- Nelle associazioni non riconosciute, per i tributi e le sanzioni "ex lege" la responsabilità personale può ricadere su chi ha effettivamente diretto la gestione dell'ente nel periodo rilevante; l'asserita qualifica formale (es. 'presidente onorario') non è sufficiente a esonerare da responsabilità se il ruolo di rappresentanza e direzione risulta dagli atti.
- La dichiarazione di nullità di un atto processuale (es. un avviso notificato a soggetto estinto) richiede prove solide e va tempestivamente dedotta: la mera affermazione dei fatti in sede di gravame non basta se, nei fatti, il contribuente è stato comunque destinatario personale dell'atto.
- In Cassazione possono essere dichiarati inammissibili i motivi che non mostrano un interesse concreto e attuale o che vertono su questioni che potevano essere affrontate nel processo di merito o in prioriori gradi di giudizio.
- Per impugnare un'intimazione di pagamento quando non si era impugnato l'avviso di accertamento notificato in proprio, la via corretta è limitarsi a far valere vizi propri dell'atto di riscossione (art. 19, comma 3 d.lgs. 546/1992), e non a rimettere in discussione questioni già contendibili sull'avviso.
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