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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04418/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito dell'insinuazione al passivo di un fallimento. Una banca aveva presentato domanda di ammissione allo stato passivo, ma il giudice delegato l'aveva dichiarata inammissibile perché il credito dedotto risultava riferito a un rapporto contrattuale con una società diversa dalla fallita e, inoltre, la domanda indicava una procedura fallimentare diversa da quella presso cui era stata proposta. Il tribunale ha confermato l'inammissibilità ritenendo che mancassero elementi essenziali del ricorso ex art. 93 l.fall. e che non fosse consentita né una sanatoria mediante osservazioni o udienza né la rimessione in termini; ha anche reputato inammissibile la successiva domanda "corretta" perché configurante mutatio libelli. La cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato la nullità del procedimento e la violazione degli artt. 93-97 l.fall. e 164 c.p.c., sostenendo che la domanda di ammissione al passivo potesse essere integrata e corretta prima dell'udienza, sanando vizi o lacune originarie; con il secondo ha denunciato nullità e violazione/falsa applicazione degli artt. 93-97 l.fall., 153 e 291 c.p.c., 1218 e 1176 c.c., oltre a norme costituzionali e CEDU, sostenendo che dovesse operare la rimessione in termini perché l'errore era facilmente rilevabile e il curatore aveva tardato a segnalarlo, impedendo alla banca di rimediare tempestivamente. La resistente fallimentare ha resistito al ricorso, mentre la banca originaria ha aderito alle conclusioni della ricorrente.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso, ritenendolo ammissibile perché il termine per cassare il decreto era sospeso nel periodo emergenziale Covid. Nel merito, tuttavia, ha ritenuto i due motivi congiuntamente inammissibili. Ha affermato che la domanda di ammissione al passivo può essere solo precisata mediante osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non può essere modificata con ampliamento del petitum o variazione della causa petendi, tanto meno con sostituzione integrale di causa petendi e petitum. Ha ribadito che il procedimento di verifica del passivo è connotato da specialità e concorsualità, con termini perentori e regole che impongono la cristallizzazione della domanda originaria. Ha inoltre osservato che, quando il ricorso sia privo o assolutamente incerto quanto agli elementi essenziali richiesti dall'art. 93, comma 3, l.fall., l'art. 93, comma 4, prevede espressamente l'inammissibilità, escludendo una sanatoria. Quanto alla rimessione in termini, ha richiamato il principio per cui essa presuppone un fatto ostativo estraneo e non imputabile alla parte e una reazione immediata; ha quindi ritenuto corretto il decreto impugnato nel negarla, anche perché l'errore era stato considerato inescusabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore del fallimento e atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    comma 3, nn. 1), 2), 3) e 4); comma 4

    il ricorso di insinuazione deve indicare procedura, fatti costitutivi e somma richiesta; se tali elementi mancano o sono assolutamente incerti, la domanda è inammissibile e non sanabile

  • art. 95 l.fall.

    consente osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modifica della domanda di ammissione al passivo

  • art. 96 l.fall.

    nel sistema richiamato dal tribunale, l'inammissibilità della domanda comporta come rimedio la sola riproposizione

  • art. 101 l.fall.

    richiamato per affermare che la rimessione in termini può operare rispetto al termine annuale per la domanda tardiva di ammissione allo stato passivo

  • art. 103 l.fall.

    la previsione espressa di modifica della domanda di restituzione o rivendica nel corso dell'udienza conferma, per contrasto, che tale facoltà non è generale per la domanda di insinuazione

  • art. 16 l.fall.

    il termine per la domanda di insinuazione è unico, perentorio e posto a presidio della concorsualità

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato in tema di rimessione in termini

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia ex tunc della rinnovazione della domanda, tesi non accolta

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per la sanatoria dei vizi del ricorso

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo

  • art. 1176 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo

  • art. 2 Cost.

    richiamato nel secondo motivo a sostegno delle garanzie difensive

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo a sostegno del giusto processo

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel secondo motivo a sostegno del giusto processo

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020

    ha comportato la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid

  • art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020

    ha comportato la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid

  • art. 99, comma 12, l.fall.

    indicato quale termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione avverso il decreto di stato passivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare la domanda di insinuazione, una volta proposta, può essere soltanto precisata o corredata da osservazioni e documenti integrativi, ma non può essere modificata nei suoi elementi essenziali mediante ampliamento del petitum o variazione della causa petendi.
  • La specialità del rito concorsuale e la perentorietà del termine per l'insinuazione al passivo impediscono che il creditore sostituisca successivamente la pretesa originaria con una domanda diversa, anche se presentata prima dell'udienza di verifica.
  • Quando il ricorso ex art. 93 l.fall. è carente o assolutamente incerto negli elementi essenziali di identificazione della domanda, l'art. 93, comma 4, ne impone l'inammissibilità senza possibilità di sanatoria.
  • La rimessione in termini presuppone un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà e alla sfera di controllo della parte, nonché una reazione immediata e tempestiva al verificarsi dell'impedimento; in mancanza di tali presupposti, il rimedio non è concedibile.
  • La previsione espressa di deroghe alla regola di immodificabilità della domanda in specifici segmenti della verifica del passivo conferma che, fuori da tali ipotesi, la modifica dell'originaria domanda è preclusa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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