Cassazione Penale, Sentenza n. 05058/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorso censura: 1) la mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con particolare critica all'interpretazione delle intercettazioni ("droga parlata") e proposte letture alternative; 2) errata qualificazione giuridica del fatto (detenzione di stupefacente vs mera programmazione negoziale); 3) travisamento delle prove in relazione al ruolo del ricorrente nel trasporto verso Marsala; 4) insufficiente analisi e prova della partecipazione all'associazione per delinquere (art. 74 DPR 309/90); 5) vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della custodia in carcere senza valutare misure alternative; 6) difetto di autonoma valutazione da parte del Tribunale, con mera ratifica del GIP.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile in tutte le parti perché manifestamente infondato. Richiama i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari (vietato riconsiderare il merito degli indizi salvo vizio di legge o manifesta illogicità). Ritiene coerente e non illogica la motivazione del Tribunale del riesame che: interpreta contestualmente le intercettazioni (anche per distinguere cocaina da marijuana), ritenendo la disponibilità attuale della sostanza; ricostruisce il coinvolgimento nel trasporto sulla base di elementi convergenti; valorizza termini delle conversazioni a supporto delle accuse per reati di armi/omicidio; ritiene adeguata la valutazione della partecipazione all'associazione sulla base di conversazioni e comportamenti concreti; applica correttamente la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275 comma 3 c.p.p. e motiva l'inidoneità di misure meno afflittive. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); disposta trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 - art. 74
Norma richiamata come riferimento per il reato associativo di traffico di stupefacenti; la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente dimostrato la partecipazione stabile dell'imputato attraverso conversazioni e fatti concreti
D.P.R. 309/1990 - art. 73
Norma sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte approva la valutazione del Tribunale secondo cui le intercettazioni e il contesto dimostrano la disponibilità attuale della cocaina, non una mera programmazione
Legge 895/1967 - artt. 1, 2, 7 (art. 159 del codice/vestizione accusatoria)
artt. 1, 2, 7 L. 895/1967 (richiamati con riferimento al capo 159)
Richiamati per i reati connessi (testo storico): la Corte ritiene che termini delle conversazioni (es. "pistola", "sparato") assumano significato probatorio rilevante
Codice di procedura penale - art. 273
Riferimento ai criteri della gravità indiziaria e al procedimento cautelare; la Corte sottolinea che la deduzione di assenza di gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo se accompagnata da specifiche norme violate o manifesta illogicità
Codice di procedura penale - art. 292
Norma che impone la motivazione del provvedimento di riesame; la Corte ritiene che il Tribunale abbia svolto un esame puntuale e non si sia limitato a ratificare il GIP
Codice di procedura penale - art. 274
Norma sulle esigenze cautelari; richiamata nel contesto della valutazione della necessità della misura
Codice di procedura penale - art. 275
art. 275, comma 3, c.p.p.
Prevede la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990; la Corte approva l'applicazione di tale presunzione da parte del Tribunale, integrata da valutazioni sulla pervicacia dell'attività criminosa e inefficacia di misure meno afflittive
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e ad ammende per ricorsi infondati; la Corte utilizza tale disposizione per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen. - art. 94
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Predisposizione di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di provvedimenti che non comportano immediata liberazione; la Corte dispone la trasmissione di copia della sentenza
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: non può riconsiderare libremente il merito degli indizi ma solo accertare vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione
- Le intercettazioni ("droga parlata") vanno interpretate nell'insieme del contesto probatorio; letture alternative non superano il vaglio se non dimostrano illogicità o travisamento motivazionale
- La distinzione tra mera programmazione di un affare e disponibilità materiale dello stupefacente può essere desunta da elementi contestuali (terminologia usata, confronto con altre trattative, offerta di "dose di prova")
- Per i reati associativi la partecipazione va valutata attraverso un complesso indiziario che includa conversazioni, comportamenti ripetuti, ruoli e fiducia nel gruppo; non basta la mera coincidenza di reati-fine isolati
- La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di associazione di traffico di stupefacenti (art. 275, comma 3) richiede comunque una motivazione specifica sull'inidoneità di misure meno afflittive, fondata su concretezza e attualità del pericolo di reiterazione
- Ricorsi privi di fondamento e che chiedono una rivalutazione meramente ricostruttiva del materiale indiziario possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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