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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 3180 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di Finanza aveva accertato ricavi extracontabili e non dichiarati della Ba. s.r.l., società a ristretta base partecipativa, per gli anni 2000, 2001 e 2002. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi imputato alla socia P.V., pro quota, gli utili extracontabili presumibilmente distribuiti ai soci. La contribuente aveva contestato gli avvisi sostenendo, tra l'altro, di non avere rapporti di parentela o affinità con gli altri soci e di essere rimasta estranea alla gestione e al controllo della società. I giudici di merito avevano accolto tale impostazione, ritenendo inapplicabile la presunzione di distribuzione degli utili. L'Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo che l'assenza di legami familiari e di poteri gestori non escludeva, di per sé, l'operatività della presunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, applicando il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. nella versione anteriore alla riforma del 2009, oltre alla sospensione feriale. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili costituisce una presunzione semplice qualificata, superabile dal contribuente mediante prova contraria. Tale prova può consistere nel dimostrare che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti, oppure che il socio è rimasto completamente estraneo alla gestione e al controllo societario, limitandosi a essere un intestatario formale delle quote. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini concretamente se P.V. abbia fornito tale prova. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sull'effettiva debenza delle imposte.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 41 e 42

    Richiamati dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla determinazione del reddito imponibile e all'accertamento dei redditi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41-bis e 42

    Richiamati in materia di accertamento tributario e rettifica dei redditi non dichiarati.

  • Codice civile, artt. 2475 e 2476

    Individuano i poteri e le responsabilità connessi alla gestione, al controllo e ai diritti dei soci di una società a responsabilità limitata; la prova dell'estraneità deve riguardare l'assenza concreta di tali attività.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Fondano la presunzione semplice: da fatti noti, quali la ristretta base societaria e l'esistenza di utili extracontabili, può desumersi la distribuzione degli utili ai soci quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Il giudice di merito aveva richiamato il principio di non contestazione, ma la Cassazione ha escluso che tale principio giustificasse la decisione, poiché l'Agenzia aveva contestato proprio la rilevanza dell'assenza di legami familiari e di poteri gestori.

  • Codice di procedura civile, art. 327

    Per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 il termine lungo di impugnazione era di un anno dalla pubblicazione della sentenza, cui si aggiungeva la sospensione feriale; la modifica al termine di sei mesi si applicava solo ai giudizi successivi.

  • Legge n. 69 del 2009, art. 46

    Ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.; la modifica non si applica ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili può fondare una presunzione semplice qualificata della loro distribuzione ai soci, anche in assenza di prova diretta dei pagamenti.
  • L'assenza di rapporti di parentela o affinità tra i soci, da sola, non impedisce l'applicazione della presunzione.
  • Anche il socio privo di cariche formali può essere destinatario dell'accertamento; per superare la presunzione deve provare concretamente di essere rimasto estraneo alla gestione e al controllo, svolgendo un ruolo meramente nominale.
  • La prova contraria può consistere anche nel dimostrare che gli utili extracontabili sono stati accantonati o reinvestiti dalla società e non distribuiti.
  • Il giudice deve valutare nel merito la concreta estraneità del socio e non può limitarsi a valorizzare l'assenza di parentela o il mancato esercizio apparente di poteri gestori.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce definitivamente il debito tributario: impone al giudice di merito una nuova valutazione della prova, secondo i principi indicati dalla Corte.

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