Cassazione Penale, Sentenza n. 10515/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione ex art. 630 cod. proc. pen. sostenendo l'inconciliabilità tra la sentenza di applicazione della pena (GUP Tribunale di Brescia 15/01/2019, irrevocabile 01/10/2019) che aveva condannato MORONCINI per associazione per delinquere finalizzata ad abusivismo finanziario e la successiva sentenza di assoluzione del Tribunale di Brescia del 31/01/2023 nei confronti di alcuni coimputati (OLIVERI, PESENTI, BONDIOLI). Il ricorrente deduceva che l'assoluzione dei coimputati avrebbe fatto venir meno il numero minimo di partecipanti richiesto dall'art. 416 c.p. e che la Corte di appello di Venezia aveva travisato il contenuto della sentenza assolutoria, modificando i fatti e l'imputazione a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la revisione per contrasto di giudicati richiede un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle diverse sentenze e non il mero contrasto valutativo o di diritto tra decisioni fondate sugli stessi fatti. Nel caso concreto l'assoluzione di OLIVERI, PESENTI e BONDIOLI non ha fatto venir meno il numero minimo di partecipanti all'associazione poiché risultavano comunque altri quattro compartecipi (MORONCINI, BIANCHINI, MALAVOLTA e PIGNATTI). La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione di merito secondo cui le condotte addebitate a MORONCINI e OLIVERI erano diverse e peculiari rispetto a quelle dei promotori finanziari. Alla fine il ricorso è stato rigettato e il proponente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul rito alternativo di applicazione della pena (patteggiamento) invocata per la sentenza di applicazione della pena emessa dal GUP.
art. 166 d.lgs. n. 58/1998
Norma relativa all'abusivismo finanziario, indicata come reato-fine nell'imputazione per la quale MORONCINI fu condannato.
art. 20 d.lgs. n. 58/1998
Richiama l'obbligo d'iscrizione negli elenchi per operare come soggetti che offrono servizi di investimento; la mancata iscrizione è rilevata nei fatti a fondamento dell'accusa.
art. 630 cod. proc. pen.
Disciplina l'istituto della revisione del processo e costituisce la base normativa dell'istanza presentata; la Corte chiarisce che il rimedio è ammesso solo per conflitti oggettivi fra fatti storici accertati.
art. 416 cod. pen.
Definisce il delitto di associazione per delinquere imponendo il requisito minimo di tre o più persone; la Corte utilizza questo parametro per valutare se l'assoluzione dei coimputati annulli il fatto stesso.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016 (Mortola)
Stato di principio secondo cui la revisione richiede incompatibilità oggettiva tra i fatti accertati dalle sentenze, non una contraddittorietà valutativa.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022 (Frisullo)
Conferma che divergenze di valutazione giuridica su stessi fatti non giustificano la revisione.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23050 del 23/04/2013 (Mattioli)
Principio che differenze tra esiti di riti diversi (patteggiamento vs dibattimento) sono fisiologiche e non automaticamente motivo di revisione.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 695 del 03/12/2013 (Gullo) e Sez. 2, n. 48613 del 15/10/2009 (Platania)
Identificano l'ipotesi in cui la revisione è ammessa: quando l'assoluzione di tutti gli altri presunti partecipi fa venire meno gli elementi costitutivi dell'associazione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010 (Ferorelli) e Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014 (Cavallari)
Casi che precisano come l'annullamento del numero minimo di associati costituisca motivo di revisione, mentre la presenza di altri partecipi rende ininfluente l'assoluzione di alcuni.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 cod. proc. pen. è ammessa solo se sussiste un'inconciliabilità oggettiva fra i fatti storici accertati dalle sentenze, non per semplici contrasti valutativi o interpretativi tra decisioni.
- La sentenza di assoluzione di alcuni coimputati non determina automaticamente la revisione della condanna di un altro se permangono altri partecipi in grado di garantire il requisito oggettivo del reato (es. il numero minimo di associati previsto dall'art. 416 c.p.).
- Divergenze tra esiti di riti diversi (patteggiamento/applicazione della pena vs processo ordinario) sono ordinarie e non costituiscono di per sé motivo di revisione, salvo che l'assoluzione non incida concretamente sugli elementi fattuali essenziali del capo di imputazione.
- Per ottenere la revisione occorre documentare con chiarezza che la sentenza favorevole ai coimputati ha accertato fatti inconciliabili con quelli alla base della condanna; non sono sufficienti censure sulla motivazione o sul travisamento della prova che attengano a valutazioni di merito.
- In fase preventiva o difensiva, se si vuol invocare la revisione dopo assoluzioni di terzi, conviene analizzare se esistono altri partecipi o elementi che sostengano ancora la fattispecie; se non ve ne sono, la revisione può avere maggiore prospettiva di accoglimento.
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