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Circolare

Circolare numero 157 del 17-6-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’interpretazione dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 108/1991, richiamando il precedente messaggio n. 17625/1990. Viene ribadito che il possesso del requisito dell’anno di contribuzione nel biennio non impedisce l’accesso all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, sia nel settore non agricolo sia in quello agricolo. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 337/1990 devono essere riesaminate secondo il nuovo criterio; quelle già respinte sono riesaminabili solo su specifica istanza dell’interessato. È inoltre disciplinato il caso delle domande presentate con il modello dei requisiti normali: esse vanno respinte e, solo su espressa richiesta, può essere riconosciuta la prestazione con requisiti ridotti, se sussistono tutte le condizioni e se la domanda originaria è tempestiva.

Chiarimenti sull’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti e sul rapporto con i requisiti normali

Chiarimenti sull’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti

La circolare fornisce un chiarimento interpretativo in materia di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, alla luce dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 108 del 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 1 giugno 1991. L’obiettivo è precisare come debbano essere trattate le domande nei casi in cui il lavoratore possieda anche il requisito dell’anno di contribuzione nel biennio previsto per l’indennità ordinaria con requisiti normali.

Natura interpretativa della norma e precedenti richiamati

La circolare richiama il messaggio n. 17625 del 26.11.1990, già richiamato per la disoccupazione agricola dal punto 3 della circolare n. 33 del 07.02.1991. Tale richiamo serve a ribadire che la disposizione ha natura esplicitamente interpretativa e si inserisce nel solco di precedenti norme analoghe contenute in decreti-legge non convertiti.

Criterio da seguire nella valutazione del requisito contributivo

Viene precisato che il possesso dell’anno di contribuzione nel biennio non costituisce motivo ostativo al riconoscimento dell’indennità ordinaria con requisiti ridotti. In altri termini, il lavoratore che abbia tale requisito può comunque accedere alla prestazione con requisiti ridotti, secondo le modalità previste dalla circolare n. 139 del 20.06.1988.

Il principio opera:

  • nel settore non agricolo, con riferimento all’art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, per l’indennità ordinaria con requisiti normali;
  • nel settore agricolo, con riferimento all’art. 1, lettera a), del D.P.R. n. 1049 del 7 dicembre 1970.

Trattamento delle domande pendenti e di quelle già respinte

La circolare dispone che tutte le domande di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 337, individuata nel 23.11.1990, debbano essere esaminate e definite secondo il nuovo criterio interpretativo.

Per le domande già respinte in passato per la presenza del requisito contributivo normale, il riesame non avviene automaticamente: esso deve essere effettuato solo a seguito di una specifica istanza del lavoratore interessato.

Domande presentate con il modello dei requisiti normali

La circolare affronta anche il caso in cui il lavoratore abbia presentato la domanda di disoccupazione utilizzando il modello previsto per l’indennità con requisiti normali, pur avendo eventualmente diritto soltanto alla prestazione con requisiti ridotti. In questa ipotesi le S.A.P. devono:

  • respingere la domanda presentata per i requisiti normali;
  • procedere poi alla valutazione della prestazione con requisiti ridotti solo se l’interessato presenta un’esplicita richiesta di riesame;
  • concedere la prestazione solo se risultano effettivamente soddisfatte tutte le condizioni per il diritto;
  • verificare che la domanda originaria sia stata presentata nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle vigenti disposizioni.

La circolare conclude quindi definendo un criterio operativo uniforme per evitare che il possesso dei requisiti normali precluda indebitamente l’accesso alla prestazione con requisiti ridotti, ma al tempo stesso subordinando il riesame a precisi presupposti procedurali e temporali.

Punti principali

Interpretazione della norma e richiamo ai precedenti

La disposizione dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 108/1991 ha natura interpretativa. La circolare richiama il messaggio n. 17625 del 26.11.1990, già richiamato per la disoccupazione agricola dalla circolare n. 33 del 07.02.1991, per confermare il criterio applicativo da seguire.

Compatibilità tra requisito contributivo normale e requisiti ridotti

Il possesso dell’anno di contribuzione nel biennio previsto per l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali non è ostativo al riconoscimento dell’indennità con requisiti ridotti. Il principio vale sia per il settore non agricolo, ai sensi dell’art. 19 del R.D.L. n. 636/1939, sia per il settore agricolo, ai sensi dell’art. 1, lettera a), del D.P.R. n. 1049/1970.

Domande pendenti alla data del D.L. n. 337/1990

Tutte le domande di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 337, cioè al 23.11.1990, devono essere esaminate e definite secondo il nuovo criterio interpretativo.

Domande già respinte

Le domande già respinte per la sola esistenza del requisito contributivo normale non sono automaticamente riesaminate: il riesame avviene soltanto su specifica istanza dei lavoratori interessati.

Domande presentate con il modello per i requisiti normali

Se un lavoratore ha presentato domanda di disoccupazione utilizzando il modello previsto per l’indennità con requisiti normali ma ha titolo soltanto a quella con requisiti ridotti, la S.A.P. deve prima respingere la domanda per requisiti normali. Solo dopo un’esplicita richiesta di riesame può essere concessa la prestazione con requisiti ridotti, purché l’interessato abbia tutti i requisiti e la domanda originaria sia stata presentata entro i termini di decadenza previsti.

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