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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4787 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata prevista per gli edifici con caratteristiche di cui alla Legge Tupini. L'Amministrazione aveva contestato l'aliquota ridotta applicata sulle fatture relative agli anni 2001-2004, ritenendo che i requisiti dovessero essere verificati con riferimento a ciascun fabbricato e non al complesso immobiliare nel suo insieme. La CTR aveva escluso l'agevolazione, ma aveva annullato le sanzioni ritenendo esistente un'obiettiva incertezza normativa, rilevata d'ufficio nonostante la relativa domanda fosse stata proposta dalla società soltanto in appello. L'Agenzia ha censurato tale rilievo d'ufficio e, subordinatamente, l'esistenza dell'incertezza normativa. La società ha contestato la motivazione della CTR sull'aliquota e l'esistenza di un danno erariale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, dichiarando assorbito il secondo. Ha stabilito che l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede una domanda del contribuente proposta tempestivamente e nei modi processuali appropriati; tale domanda non può essere formulata per la prima volta in appello o in cassazione. Ha rigettato il primo motivo incidentale della società, ritenendo chiara la distinzione tra il complesso immobiliare, conforme ai parametri, e i singoli edifici, non conformi ai requisiti richiesti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo incidentale, sia per i limiti del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sia per difetto di autosufficienza. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. La società è stata condannata al pagamento di 17.000 euro di compensi per il giudizio di cassazione, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 2 luglio 1949, n. 408, art. 13 (Legge Tupini)

    I requisiti per l'agevolazione edilizia devono essere verificati con riferimento ai singoli fabbricati e non soltanto al complesso immobiliare considerato unitariamente.

  • Legge n. 1493 del 1962 e Legge n. 1212 del 1967

    Le disposizioni integrative in materia di proporzioni tra superfici abitative e non abitative sono state interpretate nel senso che i parametri devono ricorrere per ciascun edificio agevolato.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, Tabella A, Parte II, punto 39

    L'aliquota IVA agevolata può essere applicata solo quando l'immobile possiede effettivamente i requisiti previsti dalla normativa richiamata; la conformità del solo complesso immobiliare non è sufficiente se i singoli fabbricati non li rispettano.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    L'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria può essere dichiarata soltanto se il contribuente ha formulato una specifica domanda tempestiva nel giudizio di merito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotte domande nuove; la domanda di non applicazione delle sanzioni proposta per la prima volta in appello è tardiva.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Dopo la riforma del 2012, il controllo in cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali gravi e costituzionalmente rilevanti, non essendo sufficiente un semplice difetto di valutazione o di sufficienza motivazionale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La parte soccombente che propone un ricorso incidentale è tenuta, quando ne ricorrono i presupposti, al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: se la legge riferisce i requisiti al singolo fabbricato, non basta dimostrare che tali requisiti siano rispettati dal complesso immobiliare nel suo insieme.
  • La richiesta di esenzione o annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa deve essere formulata tempestivamente già nel ricorso introduttivo; non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali successivi alla condotta contestata non consente automaticamente di ottenere la disapplicazione delle sanzioni, soprattutto se la relativa domanda processuale è tardiva.
  • In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove: occorre indicare un'omissione decisiva o una motivazione radicalmente mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile.
  • La neutralità economica dell'IVA o l'asserita assenza di danno erariale non eliminano necessariamente la violazione derivante dall'applicazione di un'aliquota agevolata non spettante.

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