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Ordinanza

Ordinanza n. 1759/2026 - Napoli, Sezione 2

Richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta nominato con la sentenza di questo TAR n.3212 del 2021, in ordine a ordinanza di questa Sezione 4353/2025.

Giustizia amministrativa202101221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza di chiarimenti e proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta nell'ambito dell'esecuzione della sentenza del TAR n. 3212 del 2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il commissario ad acta, nominato con la sentenza del TAR n. 3212 del 2021, ha chiesto chiarimenti in ordine all'esecuzione dell'ordinanza della Sezione n. 4353 del 2025 e ha rappresentato le difficoltà incontrate nell'affidamento degli incarichi ai professionisti e nella copertura dei relativi compensi. In particolare, le ordinanze n. 4353 del 2025 e n. 6819 del 2025 avevano autorizzato la nomina dei professionisti e la spesa per i compensi, con anticipazione a carico del Comune. Il commissario ha riferito di avere richiesto più volte al RUP e al dirigente del settore finanziario l'indicazione del capitolo di spesa, senza ricevere risposta. Ha inoltre chiesto al segretario comunale, in sostituzione del funzionario contabile ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990, di comunicare il capitolo necessario per la copertura economica. In ragione di tali difficoltà, ha domandato una proroga di nove mesi, anche per completare il collaudo e le successive formalità di acquisizione.

La decisione

Il TAR ha chiarito che il commissario ad acta può provvedere autonomamente, recandosi materialmente presso gli uffici comunali, a reperire il capitolo di spesa necessario e ad apportare, se occorre, le conseguenti variazioni. Il commissario può inoltre avvalersi di un collaboratore contabile, il cui compenso resta a carico del Comune. Il TAR ha precisato che, ove necessario, il commissario dovrà trasmettere una relazione dettagliata sull'accesso agli uffici, indicando i funzionari e dirigenti che impediscano l'accesso o non collaborino attivamente all'esecuzione dell'incarico giudiziario. Tali condotte, in considerazione della qualità del commissario quale ausiliario del giudice, potranno essere valutate ai fini della responsabilità contabile e penale, con richiamo all'art. 650 c.p. La proroga è stata concessa per sei mesi, decorrenti dalla notificazione dell'ordinanza, e non per i nove mesi richiesti. L'ordinanza è stata comunicata alle parti costituite, al commissario ad acta, al Comune e, per conoscenza, alla Prefettura di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

    in sostituzione del funzionario contabile

    La disposizione è richiamata quale base per la richiesta del commissario ad acta al segretario comunale di provvedere in sostituzione del funzionario contabile.

  • art. 650 c.p.

    eventuali inottemperanze dolose al disposto di questa sezione potranno essere oggetto di valutazione sia ai fini della responsabilità contabile che penale

    Il TAR richiama la possibile rilevanza penale delle inottemperanze dolose agli ordini della Sezione da parte dei funzionari e dirigenti comunali.

Massime di principio

  • Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice incaricato dell'esecuzione di una pronuncia amministrativa, può adottare direttamente gli atti e compiere le attività strumentali necessarie all'adempimento, inclusa la ricerca del capitolo di spesa e, ove necessario, l'adozione delle conseguenti variazioni contabili.
  • Nell'esecuzione dell'incarico commissariale, il commissario ad acta può avvalersi di un collaboratore contabile quando ciò sia necessario per superare difficoltà operative; il relativo compenso può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • I funzionari e dirigenti dell'amministrazione sono tenuti a consentire l'accesso agli uffici e a collaborare attivamente con il commissario ad acta; condotte dolose di ostacolo o mancata collaborazione possono essere segnalate e valutate anche sotto il profilo della responsabilità contabile e penale.
  • La proroga dell'incarico del commissario ad acta rientra nella valutazione del giudice dell'ottemperanza e può essere concessa per un periodo inferiore a quello richiesto, in relazione alle attività ancora necessarie per completare l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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