Cassazione Civile, Ordinanza n. 06156/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di pagamento emessi per imposta di registro a tassa fissa, imposta catastale e ipotecaria, collegati al trasferimento di immobili conseguente a una sentenza civile che aveva attribuito la proprietà del secondo piano di un immobile a favore di alcuni soggetti, in rapporto a un bene già comune e indiviso. I contribuenti avevano ottenuto l'annullamento degli atti impositivi in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente, avendo i giudici ritenuto insussistente l'interesse a decidere sull'appello nonostante la sentenza civile non fosse ancora passata in giudicato; 2) violazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che gli atti giudiziari sono tassabili anche se impugnati e che eventuali conguagli o rimborsi operano solo dopo il giudicato; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla legittimità del recupero dell'imposta di registro sui canoni locativi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, assorbito il secondo, e inammissibile il terzo per difetto di interesse, rilevando comunque che il recupero sui canoni locativi non era stato oggetto di specifica contestazione nel ricorso introduttivo ed era dunque dovuto. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, quando l'atto sottoposto a tassazione sia stato definitivamente riformato, il tributo non è più dovuto, perché diversamente si imporrebbe un pagamento destinato a essere immediatamente rimborsato, in contrasto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l'interesse dell'Agenzia a dolersi dell'omessa pronuncia sul recupero dell'imposta sui canoni locativi, osservando che tale profilo non era stato specificamente contestato dai contribuenti e risultava quindi definitivamente dovuto. L'Agenzia è stata condannata alle spese di lite, liquidate in favore del difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia
art. 132 c.p.c., n. 4
è evocato come norma sulla motivazione della sentenza, ma la censura è respinta perché la decisione di appello non è stata ritenuta affetta da nullità
art. 36, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
norma processuale tributaria richiamata per contestare la motivazione della sentenza d'appello
art. 37 D.P.R. n. 131/1986
la sentenza afferma che gli atti dell'autorità giudiziaria sono tassabili anche se impugnati, ma che la definitiva riforma dell'atto fa venir meno il presupposto impositivo e impedisce di considerare ancora dovuta l'imposta
art. 100 c.p.c.
viene usato dalla Corte per dichiarare inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, e per richiamare l'interesse ad agire/impugnare
art. 112 c.p.c.
norma invocata per omessa pronuncia; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse
art. 8, co. 1, lett. d), Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986
richiamata con riferimento all'aliquota del 3% applicata al recupero dell'imposta di registro sui canoni locativi
artt. 3 e 53 Cost.
la Corte richiama i principi di uguaglianza e capacità contributiva per escludere un'interpretazione che costringerebbe al pagamento di un'imposta immediatamente destinata a rimborso
Massime di principio
- In materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, la tassazione può essere effettuata anche quando la decisione sia ancora impugnabile; tuttavia, se il provvedimento giudiziario viene definitivamente riformato o annullato, viene meno il presupposto impositivo e l'imposta non può ritenersi dovuta.
- L'interpretazione dell'art. 37 del D.P.R. n. 131/1986 non può condurre a un risultato irragionevole, cioè a imporre un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito; una simile lettura contrasterebbe con gli artt. 3 e 53 Cost.
- Il conguaglio o il rimborso dell'imposta conseguenti alla definizione definitiva del giudizio costituiscono una via autonoma rispetto all'impugnazione dell'avviso di liquidazione; la sorte del tributo va quindi valutata alla luce dell'eventuale giudicato sopravvenuto sul provvedimento tassato.
- La doglianza per omessa pronuncia è inammissibile quando la parte non dimostri un concreto interesse a ottenere la decisione sul punto, specie se il profilo contestato risulta comunque non specificamente dedotto nel giudizio introduttivo o già qualificato come definitivamente dovuto.
- Nel processo tributario, la censura di motivazione apparente o di nullità della sentenza richiede che il giudice abbia realmente omesso la ragione decisionale; non è sufficiente il mero dissenso sulla valutazione compiuta, se la soluzione adottata risulta comprensibile e coerente con il quadro normativo.
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