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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31604/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società italiana, operante nel settore del riciclo e trattamento di apparecchiature elettroniche, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo europeo nei confronti di una società tedesca per il pagamento di una fattura rimasta insoluta, in forza di un contratto di servizi contenente una clausola di foro esclusivo in favore del Tribunale di Cassino. Proposta opposizione dalla società debitrice, il Tribunale di Cassino aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio e revocato il decreto, ritenendo non validamente pattuita la deroga di competenza per mancanza di specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. La creditrice ha proposto regolamento di competenza deducendo, in sintesi, che: l'eccezione di incompetenza era incompleta perché non contestava tutti i fori concorrenti; la clausola di foro convenzionale era valida e prevaleva sulla disciplina nazionale; la sede operativa in Cassino radicava comunque la competenza; il procedimento era stato deciso senza corretta discussione; e il giudice avrebbe dovuto indicare il giudice competente per la riassunzione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente fosse incompleta e quindi inefficace, perché riferita solo al luogo della sede indicato dalla convenuta senza contestare specificamente tutti i fori concorrenti rilevanti in una controversia obbligatoria. Ha affermato che, nei giudizi relativi a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza territoriale deve contestare tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili e provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione; in difetto, la competenza si radica presso il giudice adito. I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti. Ne è seguita la cassazione dell'ordinanza impugnata con declaratoria di competenza del Tribunale di Cassino, secondo quanto risulta dall'ultimo passaggio del provvedimento riportato nel testo. Il testo fornito si interrompe subito dopo tale affermazione, ma l'esito decisorio complessivo è chiaramente favorevole alla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere completa; in caso di competenza territoriale derogabile o di concorrenza di più fori, il convenuto deve contestare specificamente tutti i criteri di collegamento applicabili e indicare il giudice ritenuto competente; l'incompletezza dell'eccezione è controllabile anche d'ufficio in cassazione nel regolamento di competenza.

  • art. 42 c.p.c.

    la decisione che dichiara l'incompetenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è impugnabile con regolamento necessario di competenza.

  • art. 44 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sul tema della riassunzione e dell'indicazione del giudice competente.

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla riassunzione del giudizio davanti al giudice competente.

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato come foro generale delle persone giuridiche e, nel ragionamento del tribunale, come norma rilevante per la validità della clausola derogatoria di competenza.

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato quale foro facoltativo nelle cause relative a diritti di obbligazione, da contestare specificamente in sede di eccezione di incompetenza territoriale.

  • art. 25 Reg. UE n. 1215/2012

    richiamato quale disciplina del foro convenzionale prevalente sulle norme nazionali, che richiede la forma scritta ma non la doppia sottoscrizione prevista dall'art. 1341 c.c.

  • art. 4 Reg. UE n. 1215/2012

    individua il foro generale del domicilio del convenuto.

  • art. 7 Reg. UE n. 1215/2012

    in materia contrattuale consente di convenire il debitore davanti al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione; per i servizi il criterio è il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.

  • art. 6 Reg. CE n. 1896/2006

    per il procedimento europeo d'ingiunzione la competenza si determina secondo le norme di diritto dell'Unione applicabili, con rinvio al regolamento Bruxelles I e poi al regolamento Bruxelles I bis.

  • art. 1341 c.c.

    la Corte richiama il tema della clausola vessatoria/derogatoria di competenza, ma accoglie il motivo senza fondare la decisione su tale norma; il tribunale aveva ritenuto necessaria la doppia sottoscrizione.

  • art. 46 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la sede effettiva in Cassino, ma non decisivo nella ratio della decisione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha un onere di motivazione rafforzato del foro scelto, purché esso corrisponda a uno dei fori astrattamente concorrenti; l'onere di contestazione completa incombe sul convenuto che eccepisce l'incompetenza territoriale.
  • L'eccezione di incompetenza per territorio deve essere articolata in modo specifico e completo, con riferimento a tutti i criteri di collegamento potenzialmente applicabili; se l'eccezione è parziale o generica, essa è inefficace e la competenza resta radicata presso il giudice adito.
  • Nel procedimento monitorio europeo, la competenza giurisdizionale è determinata dalle norme dell'Unione applicabili, che includono il foro generale del domicilio del convenuto, il foro speciale del luogo di esecuzione del contratto e l'eventuale foro convenzionale.
  • Le norme sulla competenza speciale in materia contrattuale costituiscono deroga alla regola generale del domicilio del convenuto e vanno interpretate restrittivamente, in funzione di prevedibilità del giudice competente e di vicinanza tra controversia e foro.
  • In presenza di un contratto di prestazione di servizi, il criterio del luogo di esecuzione coincide con il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati secondo il contratto o, in mancanza, secondo l'esecuzione effettiva.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniDecreto ingiuntivoContratto preliminare
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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