Cassazione Civile, Sentenza n. 30152/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato a Lorenzo Carresi il 1.6.2017 per mancata comparazione con altri dipendenti con mansioni fungibili. La società deduceva: (i) la Corte non avrebbe tenuto conto della declaratoria di nullità della cessione del ramo d'azienda e della conseguente reintegrazione "ex tunc" del rapporto con la cedente (Il Messaggero), con conseguente mancanza di titolarità sostanziale di Servizi Italia 15 sul rapporto di lavoro; (ii) sarebbe sopravvenuta la carenza di titolarità della cessionaria ai sensi degli artt. 2112, 1366 e 1375 c.c.; (iii) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto le mansioni di Carresi fungibili con quelle dei colleghi basandosi su valutazioni generiche e non sulle concrete esigenze organizzative dell'azienda (contestazione degli artt. 4 e 5 legge 223/1991). Inoltre la ricorrente lamentava la mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in presenza di una sentenza concernente la cessione del ramo d'azienda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non contestavano effettivamente la statuizione sul diniego di sospensione ex art. 295 c.p.c. (ossia non affrontavano la questione della mancanza "attuale" di pendenza del giudizio connesso al momento della decisione) e perché le questioni sollevate non corrispondevano alle effettive statuizioni della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto, in sostanza, un appello alla valutazione del merito (vizio di motivazione/fatti) non sindacabile in Cassazione salvo i ristretti casi previsti dall'art. 360 n.5 c.p.c. (motivazione assente, contraddittoria o illogica). Non essendovi tali vizi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite (e specificato compensi professionali ed esborsi) e ha disposto gli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 58, legge n. 92/2012 (rito "Fornero")
Richiamata per definire il rito applicabile al giudizio di impugnazione in materia di lavoro; la Corte richiama il contesto processuale speciale ma non ha ritenuto fondate le censure procedurali dedotte dal ricorrente.
art. 4 e art. 5 legge n. 223/1991
Norme che regolano i criteri di scelta nei licenziamenti collettivi e la necessità di comparazione tra lavoratori con mansioni fungibili; la Corte di merito aveva ritenuto violati tali criteri per mancata comparazione, valutazione non sindacabile in Cassazione se fondata su apprezzamenti di fatto non affetti da vizi giuridici gravi.
art. 24 legge n. 223/1991
Riferimento alla disciplina del procedimento di licenziamento collettivo; utilizzata nel quadro della valutazione della legittimità del licenziamento.
art. 2112 cod. civ., artt. 1366, 1375 cod. civ.
Richiamati dal ricorrente con riferimento agli effetti della cessione d'azienda e della presunta nullità della cessione; la Corte ha ritenuto che le censure sulla titolarità del rapporto non colgono la statuizione impugnata e attengono a questioni da trattare nel merito o in altri giudizi.
art. 295 cod. proc. civ.
Norma sulla sospensione del processo quando vi è un giudizio relativo allo stesso rapporto o atto che ne può influenzare l'esito; la Corte ha affermato che la sospensione necessita della pendenza attuale del giudizio connesso al momento della decisione e che la contestazione del diniego può essere dedotta con l'impugnazione della sentenza di merito, ma non con un ricorso in Cassazione che non incide sulla statuizione impugnata.
art. 100 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte ha ritenuto che la censura non attiene alla statuizione impugnata e quindi è inammissibile.
art. 360 cod. proc. civ. (n. 3 e n. 5)
Articolo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi della motivazione). La Corte ha applicato la limitazione del sindacato di legittimità introdotta dall'art. 54 del d.l. 83/2012: le censure sulla valutazione dei fatti sono sindacabili solo se la motivazione è del tutto assente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile.
art. 42 cod. proc. civ.
Richiamato per precisare che il regolamento di competenza è riservato ai provvedimenti che concedono la sospensione e che il rigetto della domanda di sospensione va impugnato nella sentenza di merito.
art. 91 cod. proc. civ.
Norma applicata per la liquidazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma 1-quater e 1-bis)
Norme concernenti il contributo unificato e gli adempimenti amministrativi connessi; la Corte accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento ulteriore da parte del ricorrente se dovuto.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. legge n. 134/2012)
Norma che ha ridotto il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione (modifica ratione temporis dell'art. 360 n.5), limitando la sindacabilità delle valutazioni di fatto in sede di legittimità.
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art.1, comma 17)
Richiamata in connessione con le modifiche procedurali e con l'art. 13 DPR 115/2002 in tema di contributo unificato; conferma gli adempimenti contributivi indicati nella sentenza.
Massime di principio
- In materia di licenziamenti collettivi il criterio della comparazione fra lavoratori con mansioni fungibili è rilevante e la sua violazione può rendere illegittimo il licenziamento; tuttavia la valutazione della fungibilità è una valutazione di fatto tipica del giudice di merito.
- La sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. richiede la pendenza effettiva, al momento della decisione, di un giudizio connesso: l'assenza di una pendenza "attuale" impedisce la sospensione e il relativo censimento in Cassazione va inquadrato nell'impugnazione della sentenza di merito.
- I motivi in Cassazione che si riducono a censure sulla valutazione delle prove o sulla ponderazione degli elementi di fatto sono, di norma, inammissibili salvo che la motivazione del giudice sia del tutto assente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile (art. 360 n.5 c.p.c. post-riforma).
- Le questioni relative alla titolarità del rapporto di lavoro in caso di cessione d'azienda (e alle conseguenze di una eventuale nullità della cessione) possono richiedere giudizi distinti e devono essere affrontate tramite i rimedi processuali adeguati; non sempre l'esistenza di una sentenza su cessione comporta automaticamente la sospensione di altri giudizi correlati.
- Le doglianze di diritto processuale relative a dinieghi di sospensione o ad altre decisioni interlocutorie spesso devono essere dedotte con l'impugnazione della sentenza di merito e non singolarmente in Cassazione; attenzione alla correttezza del paradigma impugnatorio.
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