Cassazione Civile, Ordinanza n. 20978/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IRAP, IVA e ritenute alla fonte relative all’anno 2008 nei confronti di un soggetto ritenuto dall’Amministrazione responsabile, quale legale rappresentante o comunque soggetto che aveva agito in nome e per conto di una realtà formalmente qualificata come società cooperativa a responsabilità limitata, ma considerata dagli uffici una struttura meramente fittizia, priva di effettiva operatività e utilizzata per finalità di frode fiscale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte; in appello la CTR Lombardia aveva rigettato sia l’appello principale del contribuente sia quello incidentale dell’Agenzia, ritenendo, tra l’altro, legittimi gli accertamenti bancari, sufficiente la motivazione degli avvisi e corretta la ricostruzione della posizione del contribuente come dominus de facto della società anche oltre la perdita della qualità di socio. Contro tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso principale con un unico motivo, sostenendo che la CTR aveva dato rilievo alla veste formale del contribuente nella compagine sociale senza considerare che ciò che rilevava era l’esercizio effettivo di poteri gestori, mantenuti anche successivamente. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi: ha denunciato la nullità degli avvisi per mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie e per violazione del contraddittorio preventivo; ha contestato il richiamo all’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 e la riqualificazione della società come associazione non riconosciuta, nonché l’omesso contraddittorio e l’asserita simulazione; ha censurato la motivazione degli avvisi; e ha dedotto la nullità per incompetenza funzionale dell’ufficio emittente.
La decisione
La Corte ha dichiarato assorbito il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate e ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale del contribuente, rigettando il terzo e dichiarando inammissibile il quarto. In particolare, ha ritenuto fondata la censura relativa alle indagini bancarie, affermando che l’autorizzazione prevista dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 deve essere quantomeno conoscibile e motivata in modo da consentire il controllo dei presupposti, dei limiti temporali e dell’oggetto dell’accesso ai conti; in difetto, i dati bancari acquisiti sono inutilizzabili e l’avviso è invalido per la parte fondata su di essi. Ha inoltre accolto la censura sulla riqualificazione della società: ha escluso che possa essere affermata la simulazione del contratto sociale di una società di capitali e ha precisato che, se la società è solo uno schermo, occorre verificare se il soggetto fisico abbia agito uti dominus e se vi sia totale asservimento della società ai suoi interessi, con conseguente possibile sua responsabilità per i tributi, ma non la trasformazione dell’ente in associazione non riconosciuta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
non rileva la sola veste formale all’interno dell’ente ove il tema sia l’effettivo esercizio dei poteri gestori e la responsabilità sostanziale del soggetto
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l’autorizzazione alle indagini bancarie è sempre necessaria; deve essere conoscibile e motivata quanto ai presupposti, all’oggetto e ai limiti, altrimenti i dati acquisiti sono inutilizzabili se specificamente contestati
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
per le indagini bancarie ai fini IVA valgono le medesime garanzie di conoscibilità e motivazione dell’autorizzazione
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal contribuente a sostegno delle garanzie di collaborazione e buona fede e del contraddittorio
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
si applica alle verifiche svolte nei locali del contribuente; non riguarda gli accertamenti a tavolino
art. 6 bis l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato come introduttivo, dal 29/05/2024, di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo non applicabile ratione temporis alla lite
art. 3 Cost.
invocato dal contribuente per lamentare violazioni del principio di uguaglianza
art. 24 Cost.
invocato dal contribuente a tutela del diritto di difesa
art. 97 Cost.
invocato dal contribuente a tutela di buona amministrazione e imparzialità
art. 2332 c.c.
le cause di nullità delle società di capitali sono tassative; non è ammissibile usare la simulazione per eludere l’esistenza del soggetto societario
art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’imputazione al contribuente dei redditi di cui altri appaiono titolari quando sia provato che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona; richiede prova del totale asservimento della società all’interponente
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal contribuente nel motivo sulla motivazione degli avvisi
art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel motivo di incompetenza funzionale dell’ufficio
art. 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel motivo di incompetenza funzionale dell’ufficio
art. 59 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel motivo di incompetenza funzionale dell’ufficio
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare ultrapetizione/integrazione della motivazione impositiva
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base di tutti i motivi di ricorso per cassazione
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. l. 24 novembre 2003, n. 326
le sanzioni tributarie sono poste a carico della società, ma ciò non esclude la responsabilità personale del soggetto che abbia agito uti dominus o in concorso
art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato per la sanzionabilità della persona fisica per concorso nella violazione
art. 8 CEDU
richiamato nel quadro della tutela della vita privata rispetto all’accesso ai dati bancari
art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
tutela della vita privata e dei dati personali, rilevante per l’accesso ai dati bancari
art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
tutela dei dati personali, rilevante per l’ingerenza nei conti bancari
art. 52, § 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
ogni limitazione ai diritti fondamentali deve essere prevista dalla legge, rispettarne il contenuto essenziale ed essere proporzionata
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione all’accesso ai conti costituisce il titolo dell’ingerenza e deve essere resa conoscibile al contribuente in modo da consentire il controllo su esistenza, collocazione temporale, presupposti, oggetto e limiti dell’istruttoria; se la specifica contestazione del contribuente è tempestiva e l’autorizzazione non è allegata né comunque conoscibile nel suo contenuto essenziale, i dati bancari acquisiti sono inutilizzabili e la pretesa impositiva è invalida nella parte che su di essi si fonda.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generalizzata per gli accertamenti anteriori all’art. 6-bis l. 212/2000; per gli accertamenti a tavolino, in assenza di una specifica previsione applicabile al caso, non opera l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, salvo il diverso regime dei tributi armonizzati, rispetto ai quali il contribuente deve comunque allegare in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere.
- Non è ammissibile riqualificare sic et simpliciter una società di capitali come associazione non riconosciuta o dichiararne la simulazione del contratto sociale: le cause di nullità delle società di capitali sono tassative e il problema va affrontato, semmai, verificando se l’ente sia stato usato come mero schermo e se il soggetto fisico ne abbia tratto l’effettivo possesso del reddito o abbia agito uti dominus.
- Per imputare al soggetto fisico i tributi riferibili a una società formalmente esistente occorre la prova del totale asservimento della società ai suoi interessi e della sua gestione come schermo; in tale ipotesi la responsabilità può essere personale per i tributi e, nei limiti di legge, anche per le sanzioni, ma senza elidere la soggettività giuridica della società.
- La motivazione dell’avviso di accertamento va distinta dalla prova della pretesa: il vizio di motivazione riguarda l’allegazione dei fatti posti a fondamento dell’atto, mentre la contestazione della loro fondatezza attiene al merito e non si confonde con la motivazione stessa.
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