Cassazione Penale, Sentenza n. 17693/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge per presunta irregolarità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di secondo grado: il decreto sarebbe stato notificato non presso il domicilio eletto ma nel luogo di residenza indicato al momento della nomina del difensore, dove l'imputato risultò irreperibile, con conseguente notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in tema di patteggiamento e, per analogia, anche nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'omessa o irrituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza non invalida la sentenza quando il difensore, munito di procura speciale, sia regolarmente comparso e abbia esercitato il potere rappresentativo conferitogli. Nel caso concreto il procuratore è comparso e ha esercitato la rappresentanza, per cui l'irregolarità della notifica è risultata irrilevante. Dichiarata l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma relativa al reato per cui era stato inflitto il trattamento sanzionatorio: indica il titolo di reato contestato all'imputato nel procedimento sottoposto a definizione
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rideterminazione della pena da parte del giudice dopo l'annullamento con rinvio; la Corte ha ritenuto che, nelle definizioni del procedimento ai sensi di tale disposizione, vale il principio per cui la procura speciale conferita al difensore che prevede e consente la celebrazione dell'udienza in assenza dell'imputato rende irrilevante l'omessa notifica del decreto all'imputato
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sulla notifica a persone irreperibili; è richiamata dalla parte ricorrente come base della notifica effettuata nella residenza indicata, ma la Corte ha ritenuto la questione superata dalla regolare comparizione e rappresentanza del difensore munito di procura speciale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna per spese e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata sul punto dell'assenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria; la Corte di Cassazione afferma che non sussistono ragioni per esonerare il ricorrente dall'applicazione della sanzione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 38111 del 4/02/2014, Ajazi)
Precedente richiamato che stabilisce il principio secondo cui, nel patteggiamento, l'omessa notifica al difensente del decreto di fissazione dell'udienza non determina nullità se il difensore con procura speciale è comparso e ha esercitato la rappresentanza; principio esteso anche ai casi di definizione ai sensi dell'art. 599-bis
Massime di principio
- L'omessa o irrituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza non determina automaticamente la nullità della sentenza quando il difensore, munito di procura speciale, è comparso e ha esercitato il potere rappresentativo conferitogli: il difensore è considerato l'alter ego dell'imputato nelle specifiche ipotesi autorizzate
- Il principio vale sia per il patteggiamento che per le definizioni del procedimento secondo l'art. 599-bis c.p.p.: la procura speciale che consente la celebrazione dell'udienza in assenza dell'imputato rende irrilevante la mancata ricezione del decreto da parte dell'imputato
- Per opporre con successo l'assenza di notifica occorre dimostrare che il difensore non era munito di procura speciale, non è comparso, o non ha concretamente esercitato la rappresentanza: la mera irregolarità formale della notifica è insufficiente se il potere rappresentativo è stato effettivamente esercitato
- In cassazione la dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); si valuta quindi anche il rischio di sanzioni prima di proporre ricorso su vizi di notifica quando il difensore abbia partecipato
- Per minimizzare contestazioni procedurali, è utile che l'imputato rilasci espressa procura speciale al difensore per la definizione del procedimento e che il difensore tenga traccia della propria comparizione e dell'esercizio della rappresentanza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17511/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17512/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17513/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17514/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17519/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17521/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →