Sentenza del 10/02/2017 n. 1224 - Comm. Trib. Prov. Milano
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Verifica fiscale protratta oltre i termini - Nullità dell'avviso di accertamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la verifica fiscale si fosse protratta oltre il termine massimo di trenta giorni previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), chiedendo conseguentemente la nullità dell'avviso di accertamento e l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti durante la verifica oltre tale termine.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La violazione del termine di permanenza dei verificatori non comporta, in assenza di una specifica previsione normativa, né la nullità dell'avviso di accertamento né l'inutilizzabilità delle prove o degli elementi acquisiti. Eventuali violazioni possono essere segnalate al Garante del contribuente, il quale può svolgere gli accertamenti necessari e promuovere, se del caso, un procedimento disciplinare nei confronti dei responsabili.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 5, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
termine di trenta giorni di permanenza dei verificatori
La violazione del termine massimo di permanenza presso la sede del contribuente non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento né l'inutilizzabilità degli elementi raccolti, poiché la norma non prevede tali conseguenze sanzionatorie.
Statuto dei diritti del contribuente - disciplina del Garante del contribuente
In caso di violazioni nello svolgimento della verifica, il contribuente può rivolgersi al Garante, che può esercitare poteri istruttori e valutare l'avvio di un procedimento disciplinare; tale rimedio non incide automaticamente sulla validità dell'accertamento.
Massime di principio
- Il superamento del termine di permanenza dei verificatori non comporta, di per sé, la nullità dell'avviso di accertamento.
- L'inutilizzabilità degli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria deve essere prevista espressamente dalla legge o derivare da una specifica regola processuale; non consegue automaticamente a ogni irregolarità dell'attività ispettiva.
- Le irregolarità della verifica possono avere conseguenze disciplinari o amministrative, ma non necessariamente compromettono il merito o la validità dell'accertamento.
- Per contestare efficacemente un avviso è normalmente necessario dimostrare una specifica violazione normativa con effetti invalidanti, oppure contestare nel merito gli elementi sui quali l'accertamento si fonda.
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