Circolare numero 18 del 05-02-2010
Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2010, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile del-l’assegno per attività socialmente utili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, con effetto dal 1° gennaio 2010, i massimali e gli importi di alcune prestazioni di sostegno al reddito in base alla variazione ISTAT, applicando la riduzione del 5,84% ove prevista. Sono indicati i nuovi tetti per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione non agricola, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e assegno per attività socialmente utili, oltre alle specifiche regole per il settore edile e per i lavori di pubblica utilità.
Rivalutazione 2010 dei massimali e degli importi delle prestazioni di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione
Rivalutazione 2010 dei massimali delle prestazioni di sostegno al reddito
La circolare definisce gli importi aggiornati per il 2010 dei principali trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, nonché di alcune prestazioni collegate al settore edile e alle attività socialmente utili. L’aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2010 e si fonda sulla rivalutazione annuale collegata all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama anzitutto l’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, che stabilisce la rivalutazione annuale al 100% della variazione ISTAT per i cosiddetti "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione. Viene inoltre richiamato l’articolo 2, comma 150, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, che estende dal 1° gennaio 2010 tale criterio anche ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia previsti dalla legge n. 427/1975.
Trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale, la circolare indica i massimali mensili 2010 e la retribuzione mensile di riferimento oltre la quale si applica il massimale più alto. Gli importi sono riportati al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, pari al 5,84%.
- Per retribuzioni fino a 1.931,86 euro, il massimale basso è pari a 892,96 euro lordi e 840,81 euro netti.
- Per retribuzioni superiori a 1.931,86 euro, il massimale alto è pari a 1.073,25 euro lordi e 1.010,57 euro netti.
Per i trattamenti concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, gli importi sono incrementati del 20%:
- massimale basso: 1.071,55 euro lordi e 1.008,97 euro netti;
- massimale alto: 1.287,90 euro lordi e 1.212,69 euro netti.
Indennità di mobilità
La circolare precisa che gli importi massimi mensili dell’indennità di mobilità da applicare alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi, con riferimento ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2009, sono quelli già previsti per l’integrazione salariale.
Anche in questo caso la retribuzione di riferimento è fissata a 1.931,86 euro e gli importi sono:
- 892,96 euro lordi e 840,81 euro netti per la fascia retributiva fino alla soglia indicata;
- 1.073,25 euro lordi e 1.010,57 euro netti oltre tale soglia.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991 e dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 451/1994, trovano applicazione gli importi indicati per l’indennità di mobilità.
Per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia disciplinato dalla legge n. 427/1975, in applicazione dei nuovi criteri di rivalutazione, l’importo per l’anno 2010 è invece fissato in:
- 583,84 euro lordi;
- 549,74 euro netti, dopo l’applicazione della riduzione del 5,84%.
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per il 2010 non opera la riduzione del 5,84% e i massimali mensili sono pari a:
- 892,96 euro;
- 1.073,25 euro.
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare in riferimento all’attività svolta nel 2009, continuano ad applicarsi gli importi fissati per quell’anno e già richiamati nella circolare n. 11 del 27 gennaio 2009:
- 886,31 euro;
- 1.065,26 euro.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
L’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili è stabilito, dal 1° gennaio 2010, in 533,12 euro. Per tale prestazione non si applica la riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per i lavori di pubblica utilità disciplinati dal decreto legislativo n. 280/1997, la circolare chiarisce che non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento previsto dall’articolo 45, comma 9, della legge n. 144/1999; l’assegno resta pertanto fissato in 413,16 euro mensili.
Sintesi operativa
La circolare ha quindi la funzione di aggiornare, per il 2010, i principali parametri economici delle prestazioni di sostegno al reddito. Per gli operatori, i dati rilevanti sono soprattutto le soglie di retribuzione di 1.931,86 euro, i massimali lordi e netti delle diverse prestazioni, la maggiorazione del 20% per il settore edile e l’importo speciale previsto per il trattamento di disoccupazione edilizia della legge n. 427/1975.
Punti principali
Aggiornamento annuale dei massimali
Dal 1° gennaio di ogni anno gli aumenti dei "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione sono determinati nella misura del 100% della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Dal 1° gennaio 2010 tale criterio si applica anche ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia previsti dalla legge n. 427/1975.
Integrazione salariale e maggiorazione per l’edilizia
Per i trattamenti di integrazione salariale, i massimali mensili 2010 sono pari a 892,96 euro lordi e 840,81 euro netti per la fascia retributiva fino a 1.931,86 euro, e a 1.073,25 euro lordi e 1.010,57 euro netti per retribuzioni superiori. Per le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, i massimali sono incrementati del 20%: 1.071,55 euro lordi e 1.008,97 euro netti per il massimale basso, 1.287,90 euro lordi e 1.212,69 euro netti per il massimale alto.
Indennità di mobilità
Per l’indennità di mobilità iniziale spettante per i primi dodici mesi e relativa ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2009, i massimali coincidono con quelli dell’integrazione salariale: 892,96 euro lordi e 840,81 euro netti fino a 1.931,86 euro di retribuzione, 1.073,25 euro lordi e 1.010,57 euro netti oltre tale soglia.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia richiamati dalle leggi n. 223/1991 e n. 451/1994 si applicano gli importi della mobilità. Per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia della legge n. 427/1975, l’importo per il 2010 è fissato in 583,84 euro lordi, pari a 549,74 euro netti dopo la riduzione del 5,84%.
Disoccupazione non agricola e assegno per attività socialmente utili
L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ha per il 2010 massimali di 892,96 euro e 1.073,25 euro, senza applicazione della riduzione del 5,84%. Per le indennità con requisiti ridotti e per quelle agricole con requisiti normali e ridotti riferite all’attività del 2009 restano validi gli importi 2009 (886,31 euro e 1.065,26 euro). L’assegno per attività socialmente utili è pari dal 1° gennaio 2010 a 533,12 euro mensili; per i lavori di pubblica utilità resta invece fermo a 413,16 euro mensili, senza rivalutazione annuale né aumento previsto dalla legge n. 144/1999.
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