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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21266/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società proprietaria di un partitore idrico impugnava un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato la rendita e riclassato alcuni immobili di Salerno in categoria D/1, in luogo della categoria E/3 proposta in dichiarazione Docfa. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi il bene riconducibile alla categoria E/9 in quanto parte di un impianto idrico civico. In appello, però, la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio, ritenendo che il fabbricato avesse affinità con strutture destinate a impianti per trasporto e distribuzione di energia, fosse stato dichiarato come unità autonoma e non come pertinenza di immobile di pubblica utilità, e che la gestione del servizio avesse connotazione economica e imprenditoriale, con irrilevanza del pubblico interesse perseguito. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con un primo motivo, la violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e dell'onere della prova, censurando la ritenuta sufficienza motivazionale dell'avviso di classamento; con un secondo motivo denunciava la violazione delle norme catastali e di settore per sostenere che il fabbricato fosse incapace di produrre reddito proprio e dovesse essere ricondotto al gruppo E, in particolare alla categoria E/3 o comunque E/9, quale bene funzionalmente destinato al servizio idrico pubblico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'avviso di classamento fosse sufficientemente motivato, essendo state indicate la stima diretta, la metodologia a costo di riproduzione deprezzato e una relazione tecnica con i dati essenziali della valutazione; in caso di Docfa, la motivazione è adeguata quando consente al contribuente di confrontare i dati dichiarati con quelli accertati, specie se non vi è mutamento degli elementi fattuali ma solo diversa valutazione catastale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che gli immobili del gruppo E sono tipizzati in modo analitico e non sono estensibili per analogia a tutti gli immobili di pubblica utilità; la categoria E è incompatibile con immobili destinati ad uso commerciale o industriale dotati di autonomia funzionale e reddituale. Nel caso del servizio idrico integrato, la gestione è qualificata come attività economicamente rilevante, caratterizzata da efficienza, efficacia ed economicità e dal principio di copertura integrale dei costi tramite tariffa corrispettiva. Il partitore idrico, quale unità immobiliare autonoma suscettibile di classamento, è quindi classificabile in gruppo D e non in E, perché concorre a un'attività economica e presenta autonomia funzionale e reddituale. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione dell'avviso; la Corte ha escluso il vizio motivazionale dell'atto.

  • art. 2 L. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione dell'atto amministrativo; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso di classamento.

  • art. 11 d.l. 14 marzo 1988, n. 70

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di classamento catastale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ha valorizzato la documentazione tecnica posta a base del classamento.

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5

    "Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio."

    Definisce l'unità immobiliare urbana come parte di immobile dotata di autonoma utilità e redditività.

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10

    Richiamato come base della stima diretta delle unità a destinazione speciale o particolare.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8

    Indicato come norma che disciplina la stima diretta degli immobili speciali.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40

    "Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente."

    L'accatastamento riguarda l'unità immobiliare urbana come cespite indipendente, non il fabbricato in astratto.

  • d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2

    "l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale"

    La nozione catastale di unità immobiliare richiede autonomia funzionale e reddituale.

  • d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40

    "Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale."

    La norma delimita il gruppo E e rende incompatibile tale classificazione con immobili o porzioni aventi autonoma funzionalità e redditività destinate a usi commerciali o industriali.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141

    Il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1

    La tariffa del servizio idrico integrato è corrispettivo del servizio e assicura la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.

  • l. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1

    La gestione del servizio idrico integrato deve avvenire secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113

    Richiamato per qualificare i servizi a rilevanza economica come servizi in cui la tariffa può coprire integralmente i costi e generare utile.

  • art. 2050 c.c.

    Richiamato in relazione al requisito teleologico minimo dell'attività imprenditoriale, connesso alla gestione economica del servizio.

  • art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Per la determinazione della rendita degli immobili speciali si considerano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, escludendo macchinari e attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di classamento catastale conseguente a procedura Docfa, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando indica gli elementi oggettivi accertati e la categoria attribuita, consentendo al contribuente il confronto con la propria dichiarazione; la motivazione assolve la sua funzione se non vi è mutamento dei dati fattuali ma solo diversa valutazione tecnica.
  • L'accatastamento concerne l'unità immobiliare urbana come cespite autonomo e non il fabbricato in astratto; un manufatto con autonomia funzionale e reddituale è suscettibile di autonomo classamento anche se inserito in un più ampio sistema impiantistico.
  • La categoria catastale E è di stretta interpretazione e non può essere estesa per analogia a immobili di pubblica utilità non espressamente tipizzati; la mera destinazione a interesse pubblico non basta a ricondurre il bene nel gruppo E.
  • Ai fini catastali, la classificazione in categoria E è incompatibile con unità immobiliari destinate a usi commerciali o industriali dotate di autonomia funzionale e reddituale.
  • La gestione del servizio idrico integrato è attività con rilevanza economica, organizzata secondo efficienza, efficacia ed economicità e remunerata da una tariffa corrispettiva; tale connotazione può escludere la classificazione dell'immobile strumentale nel gruppo E e orientare verso la categoria degli immobili a destinazione speciale o particolare.

Come è indicizzato

MaterieClassificazione catastaleContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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