Ordinanza n. 964/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Terza), -OMISSIS-(erroneamente indicata come n. 105), resa tra le parti nel giudizio r.g. n. 105/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva respinto la domanda cautelare; nell’epigrafe dell’appello il provvedimento era erroneamente indicato con il numero di ruolo generale anziché con il numero dell’ordinanza
Esito
Favorevole al ricorrente (privato appellante)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Puglia aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto dell’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi specifici dedotti in primo grado o in appello. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato e corretto l’errore materiale relativo all’indicazione del numero dell’ordinanza appellata, ritenendo che l’esatta individuazione del provvedimento risultasse comunque dal contesto dell’appello e dalla copia dell’ordinanza depositata in atti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito, senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale delle censure. Ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero l’approfondimento proprio della fase di merito e che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente salvaguardate mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha ordinato alla segreteria di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate tra le parti. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare al Consiglio di Stato contro le ordinanze cautelari del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
sollecita definizione dello stesso
Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della rapida definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando le questioni prospettate richiedono un approfondimento proprio del giudizio di merito e le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il Consiglio di Stato può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare una decisione sulla fondatezza delle censure.
- L’erronea indicazione nell’atto di appello del numero del provvedimento cautelare impugnato non determina, di per sé, l’inammissibilità dell’appello quando il provvedimento sia identificabile con certezza dal contesto dell’atto e dalla documentazione depositata.
- La tutela cautelare mediante sollecita fissazione dell’udienza di merito richiede una valutazione di adeguatezza della misura rispetto alle esigenze prospettate, ma non comporta necessariamente una definizione anticipata del fumus relativo alla fondatezza della domanda.
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