Cassazione Civile, Ordinanza n. 22241/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società in liquidazione aveva proposto un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta davanti al tribunale competente. La proposta non aveva ottenuto l’approvazione con il voto favorevole di tutte le classi. La società aveva quindi chiesto l’omologazione forzosa facendo leva sul cd. cram down fiscale, sostenendo che, sommando l’effetto dell’adesione forzosa del credito erariale, fosse raggiunta la maggioranza delle classi e che la proposta fosse più conveniente della liquidazione giudiziale. L’Agenzia delle entrate si era opposta sostenendo che, nel regime ratione temporis applicabile, il cram down fiscale non fosse utilizzabile nel concordato in continuità ma solo in quello liquidatorio. Il tribunale aveva omologato il concordato, ma l’Agenzia aveva proposto reclamo e la corte d’appello lo aveva respinto, ritenendo applicabile anche al concordato in continuità la disciplina dell’omologazione forzosa. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 109 e 112 c.c.i.i., nel testo anteriore al d.lgs. n. 136/2024, in combinato disposto con l’art. 56, comma 3, del medesimo decreto, sostenendo che la norma transitoria impediva di estendere la disciplina del cram down al concordato in continuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo unico, affermando che, per le procedure soggette alla disciplina anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024, l’omologazione forzosa del dissenso del Fisco non era applicabile al concordato preventivo in continuità, ma solo ai fini dell’approvazione del concordato liquidatorio. Per effetto dell’accoglimento, la sentenza della corte d’appello è stata cassata con rinvio alla medesima corte in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 88 c.c.i.i.
Nel testo applicabile ratione temporis, la disciplina del cram down fiscale non consentiva di omologare forzosamente il concordato in continuità mediante conversione del dissenso del creditore fiscale; la possibilità era riferita solo alle maggioranze previste per il concordato liquidatorio. Successivamente il correttivo del 2024 ha espressamente esteso la disciplina.
art. 109, comma 5, c.c.i.i.
È richiamato dalla proponente come base del meccanismo di omologazione richiesto, ma la Corte ribadisce che, nel regime previgente, il conseguimento delle maggioranze rilevanti tramite cram down fiscale non valeva per il concordato in continuità.
art. 112, comma 2, c.c.i.i.
Norma invocata per l’omologazione del concordato in continuità; la Corte afferma che essa non poteva essere integrata, nel regime previgente, dal cram down fiscale per superare il dissenso dell’Amministrazione finanziaria.
art. 56, comma 3, d.lgs. n. 136/2024
Disposizione transitoria richiamata dal ricorrente per sostenere che la procedura, essendo anteriore alle modifiche del correttivo, restava soggetta alla disciplina previgente, nella quale il cram down fiscale non si applicava al concordato in continuità.
art. 21 d.lgs. n. 136/2024
Il correttivo ha riscritto l’art. 88 c.c.i.i. e ha chiarito espressamente che il concordato in continuità può essere soggetto a omologazione forzosa in presenza dei presupposti di legge.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione, dedotto come violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel regime previgente al d.lgs. n. 136/2024, il cram down fiscale non era applicabile al concordato preventivo in continuità, ma solo alle ipotesi di concordato liquidatorio per il raggiungimento delle maggioranze richieste.
- La modifica normativa introdotta dal correttivo del 2024 ha natura innovativa chiarificatrice della possibilità di estendere l’omologazione forzosa anche al concordato in continuità, ma tale estensione non opera retroattivamente per le procedure soggette alla disciplina anteriore.
- In sede di legittimità, la decisione del giudice di merito è censurabile quando applichi al caso concreto una disciplina non ancora vigente o incompatibile con la normativa transitoria applicabile.
- L’omologazione forzosa del dissenso del creditore fiscale richiede il rigoroso rispetto dei presupposti normativi previsti per il tipo di concordato di riferimento; tali presupposti non sono liberamente trasponibili da una forma di concordato all’altra.
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