Sentenza n. 14449/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'accertamento dell’illegittimità illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di condono numero Prot. 0/566624 sot. 0 e sulla istanza di riavvio e conclusione del procedimento del 23 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze di definizione del procedimento di condono edilizio e di riavvio e conclusione del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente condono)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. deducendo la violazione dell’art. 2 l. 241/1990, poiché Roma Capitale non aveva concluso entro il termine di legge il procedimento relativo a un’istanza di condono edilizio, nonostante una successiva richiesta di riavvio e conclusione del procedimento. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e motivato. Il Comune si è costituito depositando documentazione attestante che il procedimento era ancora in fase istruttoria, senza tuttavia dimostrare l’adozione del provvedimento finale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’illegittimità dell’inerzia di Roma Capitale. Il giudice ha ritenuto che, a fronte della specifica richiesta del privato di definire il procedimento di condono, gravasse sull’amministrazione un obbligo di provvedere. La permanenza del procedimento in fase istruttoria non escludeva tale obbligo né giustificava il protrarsi indefinito dell’inerzia. Il Comune è stato condannato a concludere il procedimento entro 150 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, mediante l’adozione di un provvedimento espresso. È rimasta impregiudicata la discrezionalità dell’amministrazione quanto al contenuto della decisione, con riserva di nomina di un commissario ad acta su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune e liquidate in 500 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 31 c.p.a.
Consente l’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito speciale avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Quando il privato che ha presentato un’istanza di condono edilizio formula una specifica richiesta di definizione del procedimento, l’amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento espresso, anche se l’istruttoria non è ancora conclusa.
- L’inerzia dell’amministrazione nella definizione di un procedimento di condono edilizio è illegittima e può essere contestata mediante l’azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
- L’obbligo di provvedere sussiste quando, in relazione ai doveri di correttezza e buona amministrazione, il privato abbia una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni della determinazione amministrativa, quale che sia il suo esito.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine, lasciando impregiudicato il contenuto della decisione amministrativa.
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