Ordinanza n. 105/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza del Consiglio Giustizia Amministrativa, Sez. giur., n. 422/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 422/2022, oggetto di ricorso per revocazione
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per revocazione contro la sentenza del CGARS n. 422/2022. Nel corso del giudizio il Comune di Catania ha comunicato che il proprio unico difensore, incardinato presso l’Avvocatura comunale, era stato collocato in quiescenza dal 1° aprile 2025 e non poteva più patrocinare l’Amministrazione. Poiché il Comune risultava rappresentato e difeso esclusivamente da tale avvocato, si è verificata una causa di interruzione del processo.
La decisione
Il CGARS ha dato atto dell’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con gli artt. 299 e seguenti c.p.c., conseguente alla cessazione dell’incarico del difensore del Comune e all’impossibilità dell’Amministrazione di restare validamente rappresentata e difesa nel processo. Il giudizio potrà essere riassunto nei modi e nei termini previsti dall’art. 80, comma 3, c.p.a. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti. Non è stata decisa la fondatezza del ricorso per revocazione.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
La disposizione consente di applicare al processo amministrativo le regole civilistiche sull’interruzione del processo, quando si verifica un evento che incide sulla capacità di stare in giudizio o sulla rappresentanza processuale della parte.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Le norme disciplinano l’interruzione del processo per eventi riguardanti la parte o il suo difensore; nel caso concreto l’interruzione è stata ricondotta alla cessazione della possibilità del difensore unico di patrocinare per l’amministrazione.
art. 80, comma 3, c.p.a.
La norma disciplina i modi e i termini per la riassunzione del processo interrotto.
art. 301 c.p.c.
È stata richiamata quale base della comunicazione dell’evento interruttivo relativo al difensore, collocato in quiescenza.
Massime di principio
- Quando una parte pubblica risulta rappresentata e difesa esclusivamente da un avvocato che cessa di poter patrocinare per l’amministrazione, il processo amministrativo deve essere interrotto ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., mediante applicazione delle norme del codice di procedura civile sull’interruzione.
- L’interruzione del processo non definisce la controversia nel merito e lascia ferma la possibilità di riassunzione nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 80, comma 3, c.p.a.
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