Sentenza del 06/07/2016 n. 5935 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA E IMPOSTE DIRETTE - Associazione sportiva dilettantistica - Regime agevolato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: il compenso sproporzionato all'amministratore ha costituito elemento presuntivo sufficiente per negare l'applicazione del regime agevolato, con conseguente recupero della maggiore imposizione ai fini IVA e delle imposte dirette.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che il compenso corrisposto all'amministratore dell'associazione fosse eccessivo rispetto al parametro rappresentato dal compenso spettante per legge al presidente del collegio sindacale di una società per azioni. Tale sproporzione è stata considerata una presunzione idonea a dimostrare una indiretta distribuzione degli utili ai partecipanti, in contrasto con i requisiti richiesti per usufruire del regime agevolato previsto per gli enti associativi sportivi dilettantistici ai fini IVA e delle imposte dirette.
Norme richiamate
Regime agevolato per gli enti associativi sportivi dilettantistici
Il regime agevolato presuppone il rispetto dei requisiti sostanziali dell'ente, tra cui il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.
Parametro del compenso spettante al presidente del collegio sindacale di una società per azioni
Il compenso previsto per tale carica può essere utilizzato come parametro di ragionevolezza per valutare la congruità della remunerazione dell'amministratore di un'associazione. Un importo significativamente superiore può costituire presunzione di distribuzione indiretta degli utili.
Massime di principio
- Per conservare un regime fiscale agevolato, un'associazione sportiva dilettantistica deve dimostrare che i compensi agli amministratori siano congrui, proporzionati all'attività svolta e adeguatamente documentati.
- Un compenso manifestamente superiore a parametri comparabili di mercato o normativi può essere considerato distribuzione indiretta di utili, anche senza una prova diretta del trasferimento degli utili ai soci o agli associati.
- La congruità del compenso va valutata considerando responsabilità, attività effettivamente svolta, dimensioni dell'ente, disponibilità finanziarie e comparabili esterni; è quindi opportuno deliberare e motivare formalmente il compenso e conservarne la documentazione.
- La violazione del divieto di distribuzione indiretta degli utili può comportare la perdita del regime agevolato e il recupero di IVA e imposte dirette.
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