Sentenza n. 14740/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 05 novembre 2025 n. 0071492 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Non risulta presente, fra i documenti allegati all’istanza, l’Attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione della Romania (cioè, la “Adeverinta” rilasciata dal Ministero romeno) e recante il titolo di abilitazione all’insegnamento in Romania c.d. Nivel I e Nivel II, l’indicazione della disciplina oggetto di insegnamento e la fascia di età degli alunni cui l’insegnamento è rivolto. La classe di concorso da lei richiesta è stata oggetto di accorpamento a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 23 dicembre 2023, n. 255; è dunque necessario che l’Attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione della Romania riporti l’abilitazione all’insegnamento non soltanto nelle scuole secondarie di I grado, ma anche in quelle di II grado Tutto ciò premesso, con la presente, da valere a ogni effetto di legge quale atto formale di conclusione espresso del procedimento amministrativo in oggetto, si fa presente che, permanendo le motivazioni ostative sopra indicate, la scrivente Amministrazione non ha potuto dare seguito al regolare iter procedurale e, pertanto, la Sua istanza domanda n. 39827, prot. n. 26801 del 18/06/2024 è rigettata”; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso del riconoscimento in Italia del titolo abilitativo all'insegnamento conseguito in Romania
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego espresso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero per alcune classi di concorso. Il diniego era motivato dall'assenza, tra i documenti allegati, dell'attestazione del Ministero romeno competente (Adeverinta) recante il titolo di abilitazione all'insegnamento in Romania, l'indicazione della disciplina e della fascia di età degli alunni. L'Amministrazione aveva inoltre rilevato che la classe di concorso richiesta era stata accorpata dal D.M. 23 dicembre 2023, n. 255 e aveva richiesto che l'attestazione documentasse l'abilitazione all'insegnamento sia nelle scuole secondarie di primo grado sia in quelle di secondo grado. Erano stati impugnati anche il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti connessi. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l'efficacia del diniego.
La decisione
Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, il Ministero ha adottato autonomamente, all'esito del riesame dell'istanza, il decreto n. 763 del 5 maggio 2026, con il quale ha accolto la domanda della ricorrente riconoscendo il titolo abilitativo per una delle classi di concorso richieste, subordinatamente al superamento di misure compensative. Il nuovo provvedimento ha sostituito quello impugnato, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio e facendo venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione nel merito del diniego originario. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso ... deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
L'adozione, nelle more del giudizio, di un nuovo provvedimento che sostituisce quello impugnato e soddisfa la pretesa azionata determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
art. 10-bis l. 241/1990
preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241
La norma è richiamata in relazione al preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego, senza che il giudice ne esamini autonomamente la legittimità.
D.M. 23 dicembre 2023, n. 255
La classe di concorso da lei richiesta è stata oggetto di accorpamento a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 23 dicembre 2023, n. 255
Il decreto ministeriale è indicato nel contenuto motivazionale del diniego quale fonte dell'accorpamento della classe di concorso; la sentenza non ne valuta la legittimità.
Massime di principio
- L'adozione, durante il giudizio, di un nuovo provvedimento amministrativo che sostituisce quello impugnato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario e comporta la dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- Il riesame autonomo dell'istanza da parte dell'amministrazione, concluso con un provvedimento favorevole anche se subordinato a misure compensative, può rendere inutile la decisione sul precedente diniego quando il nuovo atto lo sostituisce e non residua un interesse concreto alla sua rimozione.
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