Cassazione Penale, Sentenza n. 13518/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello, della confisca per equivalente dei beni, delle quote societarie e di altre utilità (fino a €1.183.225,97) ritenuta profitto dei reati fiscali contestati ai capi C (art. 2 d.lgs. n.74/2000) e F (art. 3 d.lgs. n.74/2000) e, nel caso di Carollo, anche L (art. 11 d.lgs. n.74/2000). Denunciano in particolare la illegittima applicazione retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. (introdotto nel 2018) a fatti commessi nel 2012, con violazione dei principi di non retroattività e dei diritti della difesa; Carollo propone inoltre censure sulla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e sulla motivazione relativa alla donazione degli immobili alle figlie.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso di Antonino Di Marco e, parzialmente, il primo motivo di Antonino Carollo; ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso di Carollo. Ha ritenuto che la confisca per equivalente disposta in relazione ai reati consumati nel 2012 (capi C e F) non potesse fondarsi sull'art. 578-bis c.p.p. introdotto nel 2018 e quindi ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente nei confronti dei ricorrenti (eliminando tale misura). Sono confermate le altre statuizioni non oggetto di annullamento (in particolare la confisca diretta relativa al capo L per gli immobili di Carollo resta impregiudicata). Il secondo motivo di Carollo (in tema di art. 129 c.p.p.) è stato ritenuto infondato/inammissibile secondo i termini esposti in motivazione.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Disciplina la confisca obbligatoria nei reati tributari; la Corte sottolinea la natura afflittiva/sanzionatoria della confisca per equivalente quando riguarda beni in disponibilità del reo e ne richiama l'uso come misura che può privare l'agente del vantaggio illecito.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Introdotto nel 2018 e collegato alla giurisprudenza CEDU; la Corte afferma che, con riguardo alle confische che presentano componente sanzionatoria, la norma ha natura anche sostanziale e dunque non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 240 cod. pen.
Prevede la confisca di cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato; la Corte lo richiama per distinguere la confisca diretta (oggetto/strumento del reato) dalla confisca per equivalente.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma che riguarda specifici reati tributari (capi C); usata per identificare il profitto derivante dal reato ai fini della confisca.
art. 3 d.lgs. n. 74/2000
Norma che riguarda altri reati tributari (capo F); utilizzata unitamente all'art. 2 per quantificare il profitto oggetto di confisca.
art. 11 d.lgs. n. 74/2000
Norma relativa al reato contestato al capo L; la confisca diretta degli immobili di Carollo era motivata dalla loro strumentalità al reato ai sensi di questa disposizione e resta confermata.
art. 129 cod. proc. pen.
Regola la sentenza di assoluzione per particolare tenuità o per non essere il fatto penalmente rilevante; la Corte ricorda che l'assoluzione ai sensi del secondo comma è possibile solo quando l'innocenza o l'assenza del fatto sia evidentissima dagli atti.
Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022 (Esposito)
Giurisprudenza di legittimità richiamata: afferma la non retroattività dell'art. 578-bis con riferimento alle confische per equivalente con componente sanzionatoria.
Giurisprudenza CEDU (G.I.E.M. S.r.l. c. Italia)
Richiamata per il principio che la dichiarazione di estinzione per prescrizione non osta alla confisca se l'accertamento del reato e della responsabilità è stato effettuato garantendo il diritto di difesa.
Massime di principio
- La confisca per equivalente, se applicata su beni in disponibilità del reo, ha natura prevalentemente sanzionatoria: la sua imposizione non può essere automaticamente considerata una misura di garanzia per il creditore tributario.
- L'art. 578-bis c.p.p., nella parte in cui incide sulla confisca per equivalente a contenuto sanzionatorio, ha effetti sostanziali e non può essere applicato retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
- Quando agente e soggetto passivo dell'obbligazione tributaria non coincidono (es. amministratore vs società contribuente), la finalità ripristinatoria della confisca per equivalente è residuale e prevale la funzione punitiva.
- La confisca diretta prevista dall'art. 240 c.p. (beni strumentali o prezzo/profitto del reato) resta distinta dalla confisca per equivalente e può essere disposta quando il bene sia direttamente collegabile al reato.
- Ai fini dell'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per manifesta evidenza dell'innocenza o dell'assenza del fatto, è necessaria una prova tanto evidente da non richiedere alcun accertamento: pochi casi concretamente rispondono a questo requisito.
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