Sentenza del 27/10/2017 n. 9261 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Violazioni e sanzioni -Sanzioni - Imposte in genere - Pagamento - Forza maggiore (Art. 6 D.lgs. n. 472/1997).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La SUD s.a.s. aveva definito mediante adesione, ai sensi del D.lgs. n. 218/1997, due avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010, concordando il pagamento rateale delle imposte, interessi e sanzioni. Dopo aver pagato le prime tre rate, aveva omesso le successive sostenendo che il sequestro preventivo dei beni personali del socio accomandatario e di maggioranza, disposto in un procedimento penale, gli aveva impedito materialmente di reperire le risorse necessarie. La società chiedeva quindi l'annullamento o la riduzione delle sanzioni per difetto dell'elemento soggettivo e, in subordine, per forza maggiore ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 472/1997. Contestava inoltre il calcolo delle sanzioni e i compensi di riscossione. L'Agenzia sosteneva invece che il sequestro riguardasse il socio e non la società, soggetto giuridico distinto, la quale disponeva anche di un immobile di rilevante valore.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando alcune sanzioni. In appello, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insussistente la forza maggiore. Il sequestro dei beni del socio non impediva automaticamente alla società di adempiere, poiché la società era distinta dal socio e disponeva di un immobile del valore di circa 5 milioni di euro. Non risultavano quindi provati né l'evento irresistibile e imprevedibile né l'adozione di tutte le precauzioni ragionevoli per evitare l'inadempimento. La decisione di primo grado è stata riformata e le sanzioni sono rimaste dovute nella misura risultante dopo lo sgravio già effettuato dall'Ufficio. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6 del D.lgs. n. 472/1997
La forza maggiore costituisce causa di non punibilità quando la violazione è determinata da un evento imprevedibile, irresistibile e non imputabile al contribuente.
La forza maggiore richiede sia un elemento oggettivo, consistente in circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all'operatore, sia un elemento soggettivo, consistente nell'adozione di misure appropriate per prevenirne le conseguenze senza sacrifici eccessivi. Non è sufficiente una mera difficoltà finanziaria o l'impossibilità di fatto riferita a un soggetto diverso dal contribuente.
D.lgs. n. 218/1997
Disciplina degli accertamenti con adesione e della definizione rateale delle somme dovute.
L'atto di adesione vincola il soggetto che lo ha sottoscritto e il mancato pagamento delle rate può comportare l'iscrizione a ruolo delle somme e delle relative sanzioni, salvo la prova di una specifica causa di esonero.
Corte di Giustizia CE, causa C-314/06
La forza maggiore comporta un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee all'operatore, e un elemento soggettivo, relativo all'obbligo di premunirsi contro le conseguenze dell'evento.
La nozione tributaria di forza maggiore va interpretata secondo criteri rigorosi e non coincide necessariamente con la sola impossibilità assoluta; occorre dimostrare che le conseguenze non potevano essere evitate nonostante l'adozione di tutte le precauzioni ragionevoli.
Cassazione n. 22153/2017
La forza maggiore è una causa esterna che obbliga il contribuente a comportarsi diversamente da quanto voluto, in presenza di un evento imprevisto, imprevedibile, irresistibile e non imputabile.
L'esimente opera soltanto quando l'inadempimento sia direttamente imposto da un evento esterno e non evitabile, non quando derivi da carenze organizzative, patrimoniali o dalla mancata attivazione di alternative ragionevoli.
Massime di principio
- Il sequestro o il vincolo disposto sui beni personali di un socio non determina automaticamente la forza maggiore per la società: occorre verificare la distinta soggettività giuridica e patrimoniale della società.
- Per escludere le sanzioni non basta dimostrare una difficoltà economica o l'indisponibilità delle risorse del socio; il contribuente deve provare un impedimento oggettivo, imprevedibile, irresistibile e non imputabile.
- La disponibilità di altri beni sociali, soprattutto se di valore significativo e liquidabili, tende a escludere la forza maggiore perché dimostra l'esistenza di strumenti alternativi per adempiere.
- Chi assume un obbligo fiscale rateale deve adottare misure ragionevoli per garantirne il pagamento e documentare tempestivamente ogni evento impeditivo e le iniziative intraprese per superarlo.
- La forza maggiore deve essere valutata con riferimento al soggetto obbligato al pagamento, non alla situazione personale degli amministratori o dei soci, salvo che l'evento renda concretamente e inevitabilmente impossibile l'adempimento della società.
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