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Sentenza

Sentenza n. 963/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n. 647 del 5 luglio 2024;

Giustizia amministrativa202500505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 647 del 5 luglio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, resa in funzione di giudice del lavoro, notificata al Ministero il 10 luglio 2024 e passata in giudicato il 17 marzo 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 e aveva condannato l'amministrazione a mettere a sua disposizione, tramite la Carta elettronica del docente, la somma complessiva di euro 2.500,00, oltre alle spese di lite. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, l'amministrazione è rimasta inadempiente. È stata inoltre chiesta la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con termine di ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le eventuali spese e i compensi dell'attività commissariale sono stati posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, benché previsto per i giudizi relativi ai decreti decisori adottati ai sensi della stessa legge. È stata invece rigettata la domanda di penalità di mora, perché manifestamente iniqua in relazione alla particolare funzione della Carta elettronica del docente, qualificata come contributo per aggiornamento e formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato, nominato il Commissario ad acta e rigettato la richiesta di penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata disposta perché, nel caso concreto, è stata ritenuta manifestamente iniqua in ragione della natura della Carta elettronica del docente, qualificata come contributo per formazione e aggiornamento e non come corrispettivo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola secondo cui compensi e spese dell'attività commissariale gravano sull'amministrazione inadempiente ed è compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stata ritenuta applicabile per analogia anche a condanne al pagamento di somme diverse da quelle oggetto dei decreti decisori previsti dalla legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, l. n. 208/2015

    Disposizione richiamata quale norma introduttiva dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, dopo il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e disponendo che il commissario compia tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • La regola per cui compensi e spese dell'attività commissariale gravano sull'amministrazione inadempiente e rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle specificamente previste dalla legge n. 89/2001.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, alla luce della natura e della funzione della prestazione dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, tale iniquità è ravvisabile per l'inadempimento relativo a un beneficio destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, anziché a un corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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