Sentenza del 10/01/2017 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Mantova
ACCERTAMENTO - Contraddittorio endoprocedimentale - Obbligo generalizzato - Tributi "non armonizzati" - Non sussiste - Tributi "armonizzati" - Sussiste - Rilevanza causale - Necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità dell'accertamento sostenendo che l'Ufficio non avesse redatto e notificato un verbale di conclusione dell'attività istruttoria e non avesse quindi rispettato il termine di sessanta giorni previsto per consentirgli di formulare osservazioni. La questione riguardava l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, distinguendo tra tributi armonizzati e non armonizzati.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio in via generale, ma sussiste soltanto quando sia espressamente previsto da una specifica norma. Per i tributi armonizzati, invece, la violazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente dimostri concretamente che avrebbe potuto far valere argomenti non pretestuosi e agisca secondo buona fede e lealtà processuale. La censura, pertanto, non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento: occorre verificare il tipo di tributo e la rilevanza causale della violazione.
Norme richiamate
Diritto dell'Unione Europea in materia di contraddittorio endoprocedimentale
Per i tributi armonizzati, il rispetto del contraddittorio costituisce una garanzia necessaria. La sua violazione invalida l'atto quando il contribuente dimostri che il contraddittorio avrebbe potuto incidere concretamente sull'esito del procedimento e che le proprie ragioni non sono meramente pretestuose.
Termine di sessanta giorni per le osservazioni del contribuente
termine di sessanta giorni previsto per consentire al contribuente di formulare le proprie osservazioni
Quando applicabile, il termine garantisce al contribuente la possibilità di esaminare le conclusioni dell'attività istruttoria e presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto.
Massime di principio
- La mancanza del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento di ogni accertamento: per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa che lo renda obbligatorio.
- Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio può determinare l'invalidità dell'atto, ma il contribuente deve indicare concretamente quali difese o elementi avrebbe fatto valere e dimostrarne la possibile rilevanza.
- La doglianza deve essere valutata in rapporto al tipo di tributo, alla procedura seguita e all'effettiva incidenza causale della violazione sul diritto di difesa.
- Il contribuente deve agire in buona fede e con lealtà processuale; non è sufficiente invocare in modo astratto l'assenza del contraddittorio o del verbale conclusivo.
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