Sentenza n. 12943/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - della determinazione dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare della Regione Piemonte DD 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e relativo allegato, pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.-l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare ma non esclusivo riferimento a: • comunicazione di “avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all’adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022” del 24 novembre 2022 e relativo allegato; • deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, con le quali, come previsto dall’art. 3, comma 3, del d.m. 6.10.2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici: - n. 596 del 28/08/2019 dell’AO Ordine Mauriziano di Torino; - n. 404 del 27/08/2019 dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo; - n. 369 del 23/08/2019 dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; - n. 1142 del 28/08/2019 dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - n. 848 del 03/09/2019 dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; - n. 467 del 29/08/2019 dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; - n. 586 del 30/08/2019 dell’ASL AL; - n. 151 del 30/08/2019 dell’ASL AT; - n. 388 del 26/08/2019 dell’ASL BI; - n. 909 del 06/09/2019 dell’ASL Città di Torino; - n. 361 del 29/08/2019 dell’ASL CN1; - n. 309 del 22/08/2019 dell’ASL CN2; - n. 320 del 28/08/2019 dell’ASL NO; - n. 510 del 23/08/2019 dell’ASL TO3; - n. 977 del 28/08/2019 dell’ASL TO4; - n. 806 del 28/08/2019 dell’ASL TO5; - n. 856 del 29/08/2019 dell’ASL VC; - n. 701 del 04/09/2019 dell’ASL VCO; • decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022; • decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022; • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter, d.-l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6 ottobre 2022; • intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6 ottobre 2022; • nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 luglio 2023, dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo sulla scorta di ulteriori censure.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti statali e regionali di determinazione e attuazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e l’elenco regionale degli operatori soggetti al ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’accordo interistituzionale del 7 novembre 2019, gli atti presupposti e connessi e la determinazione regionale piemontese di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché gli atti di certificazione dei fatturati adottati dalle aziende sanitarie. Con motivi aggiunti ha dedotto ulteriori censure avverso i medesimi atti. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.-l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha consentito alle aziende di estinguere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ha dichiarato e documentato di avere effettuato il pagamento della quota ridotta dovuta alla Regione Piemonte e ha chiesto la definizione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha precisato che il solo pagamento della quota ridotta non era sufficiente, di per sé, a determinare la cessazione della materia del contendere, poiché l’art. 7, comma 1, d.-l. 95/2025 richiede anche la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni interessate, dei provvedimenti di accertamento dell’integrale pagamento. Tuttavia, il pagamento documentato dalla ricorrente, non contestato dalle amministrazioni resistenti quanto all’importo dovuto, ha consentito di desumere la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, anche in ragione della definizione in rito e della mancata opposizione delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.-l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
La disposizione consente l’estinzione degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento della quota ridotta del 25 per cento; la cessazione della materia del contendere richiede però l’accertamento e la comunicazione formale dell’integrale versamento da parte della Regione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il pagamento della quota ridotta, documentato dalla ricorrente e non contestato dalle amministrazioni, costituisce elemento sufficiente per desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, pur in assenza della comunicazione regionale necessaria per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.-l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in caso di superamento dei tetti di spesa.
Massime di principio
- Il pagamento della quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta per l’estinzione degli obblighi di payback dei dispositivi medici determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso quando il versamento sia documentato e non contestato dalle amministrazioni, anche se non è ancora intervenuta la comunicazione regionale richiesta per la formale cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere relativa ai ricorsi contro i provvedimenti regionali di payback presuppone, ai sensi della disciplina sopravvenuta, l’accertamento dell’integrale pagamento della quota ridotta mediante apposito provvedimento regionale e la relativa comunicazione al giudice amministrativo.
- La distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse impone di dichiarare improcedibile il ricorso, anziché dichiarare cessata la materia del contendere, quando il pagamento sia provato ma manchi l’accertamento formale regionale previsto dalla legge.
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