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Legge

L.R. Sicilia 6/2020

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 6/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana rinvia dal periodo 1-30 aprile 2020 al periodo 15 settembre-15 ottobre 2020 le elezioni degli organi degli enti di area vasta e adegua alcuni termini della disciplina vigente. Introduce anche regole sugli statuti, un’interpretazione autentica su un criterio di arrotondamento dei seggi e una norma sul commissariamento dei comuni in caso di sospensione del sindaco. Entrata in vigore il 6 marzo 2020.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta e disposizioni su statuti, interpretazione autentica e commissariamento comunale

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

La legge interviene sulla disciplina regionale siciliana degli enti di area vasta, spostando il calendario elettorale previsto per il 2020. L’obiettivo è differire le elezioni e coordinare le relative procedure organizzative e di pubblicazione.

Nuove finestre temporali per le elezioni

Sono sostituiti i riferimenti temporali contenuti nella legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con il rinvio delle elezioni in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2020, in luogo della finestra originaria tra l’1 aprile e il 30 aprile 2020.

In particolare, il rinvio riguarda:

  • l’elezione degli organi prevista dall’articolo 6, comma 2;
  • le elezioni disciplinate dall’articolo 14-bis, comma 7.

È inoltre previsto che le elezioni dei Consigli metropolitani siano indette dai rispettivi Sindaci metropolitani secondo le disposizioni del medesimo articolo.

Adeguamenti procedurali e termine finale

La legge modifica anche la disciplina di pubblicazione degli atti relativi alle elezioni, prevedendo che taluni adempimenti siano effettuati ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana tramite il Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Viene inoltre aggiornato il termine finale entro il quale restano operative le funzioni richiamate dalla normativa previgente:

  • il termine “non oltre il 31 maggio 2020” è sostituito con “non oltre il 15 novembre 2020”;
  • il riferimento alle funzioni dei liberi Consorzi comunali è sostituito dal riferimento alle funzioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali.

Statuti degli enti di area vasta

Nelle more dell’insediamento dei Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, i commissari straordinari nominati ai sensi dell’articolo 51 della legge regionale n. 15/2015 devono proporre lo schema di statuto dell’ente di area vasta entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

La disposizione riguarda gli statuti previsti per gli enti di area vasta di cui all’articolo 2, comma 2, e all’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 15/2015.

Interpretazione autentica sul calcolo dei seggi

La legge fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Quando la quota del 60 per cento dei seggi produce un numero decimale:

  • si arrotonda per eccesso se il decimale è pari o superiore a 50 centesimi;
  • si arrotonda per difetto se il decimale è inferiore a 50 centesimi.

Commissariamento dei comuni in caso di sospensione del sindaco

È introdotta una nuova fattispecie di commissariamento straordinario nel testo unico regionale degli enti locali.

Se il sindaco è sospeso per effetto di provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. n. 235/2012 e il comune è contemporaneamente privo sia del vicesindaco sia della giunta comunale, la gestione dell’ente è affidata all’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, che nomina un commissario straordinario secondo le modalità previste per il commissariamento ordinario.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, avvenuta il 6 marzo 2020. Le disposizioni sul rinvio elettorale e sugli adempimenti connessi avevano dunque efficacia per il ciclo elettorale del 2020 e per il periodo transitorio disciplinato dalla legge.

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