L.R. Sicilia 4/2020
Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana disciplina servizi necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, definendo competenze di Regione, comuni e ASP, regole su trasporto salme/cadaveri, sale per riti civili, aree cimiteriali speciali, crematori, strutture per il commiato e attività funeraria. Impone requisiti e SCIA alle imprese funebri, con norme transitorie di adeguamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
Disposizioni su servizi cimiteriali, polizia mortuaria e attività funeraria in Sicilia
Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria in Sicilia
La legge disciplina, per la Regione Siciliana, l’insieme dei servizi necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria. L’obiettivo è garantire dignità della persona defunta, tutela degli utenti e uniformità di trattamento, nel rispetto della normativa statale e dei principi di efficienza, efficacia e evidenza scientifica.
Ambito di applicazione e definizioni
Il provvedimento distingue e coordina i diversi ambiti operativi:
- ambito necroscopico: prestazioni obbligatorie di comune e ASP, come trasporto per indigenti, interventi su chiamata dell’autorità giudiziaria, deposito di osservazione, obitorio e medicina necroscopica;
- ambito funebre: attività funeraria, servizi delle strutture per il commiato e servizi connessi, incluso il trasporto di salma o cadavere svolto separatamente dall’attività funeraria;
- ambito cimiteriale: gestione del demanio cimiteriale, operazioni cimiteriali, concessioni, cremazione e illuminazione votiva;
- polizia mortuaria: autorizzazioni, vigilanza e controlli. Sono inoltre definite le nozioni di salma, cadavere e resto mortale, con particolare rilievo per i termini di dieci anni di inumazione o tumulazione aerata/stagna, salvo periodo ordinario più breve.
Competenze della Regione
La Regione esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, anche mediante direttive a enti locali e ASP, che devono fornire le informazioni richieste. La legge prevede inoltre l’adozione di ulteriori provvedimenti nei casi espressamente previsti. È demandato a regolamento regionale, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore, il compito di individuare i criteri generali per i piani cimiteriali comunali e per inumazione e tumulazione di cadaveri, resti mortali e ceneri.
Competenze dei comuni e gestione dei servizi
I comuni, singoli o associati, assolvono le funzioni e i servizi loro spettanti secondo la normativa statale e regionale, anche tramite gestione diretta o altre forme consentite per i servizi pubblici locali. La gestione dei servizi cimiteriali o necroscopici è incompatibile con l’attività funeraria, salvo che nei comuni con popolazione complessiva inferiore a 3.000 abitanti. Le gestioni già in corso in contrasto cessano entro 12 mesi dall’entrata in vigore. I comuni possono inoltre assumere la gestione delle strutture per il commiato. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono essere affidati a soggetti che svolgono attività funeraria, neppure tramite società controllate o collegate; anche in questo caso le gestioni incompatibili cessano entro 12 mesi.
Sale per il rito civile e aree cimiteriali speciali
Le amministrazioni locali devono mettere a disposizione sale adeguate, nei propri immobili o nelle aree cimiteriali, per la celebrazione dei riti funebri civili. Il feretro vi transita per il tempo della cerimonia e comunque per non oltre due ore. Nei cimiteri vanno previste aree speciali:
- per la sepoltura di persone appartenenti a comunità straniere che ne facciano richiesta;
- per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico;
- per animali d’affezione, nel rispetto della disciplina regionale specifica. Nelle aree per culti diversi da quello cattolico, per le confessioni che lo prevedano espressamente è ammessa l’inumazione avvolta in un lenzuolo di cotone; per il trasporto resta comunque obbligatoria la cassa di legno impermeabile.
Vigilanza, autorizzazioni e regolamenti comunali
Ai comuni sono attribuite le funzioni autorizzative relative:
- all’esercizio dell’attività funeraria;
- alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato. La vigilanza e il controllo sull’osservanza della legge spettano al comune, con il supporto dell’ASP per i profili igienico-sanitari. I comuni devono adottare un regolamento per disciplinare attività funerarie, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, stabilendo in particolare:
- localizzazione e modalità di esercizio di cimiteri, crematori, depositi di osservazione e obitori;
- modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
- condizioni per il trasporto di salme e cadaveri;
- sanzioni amministrative, da un minimo di 500 euro a un massimo di 10.000 euro. Può essere inoltre disciplinata la costruzione di cimiteri per animali d’affezione da parte di soggetti privati, con autorizzazione comunale previo parere favorevole dell’ASP.
Medicina necroscopica e gestione dei decessi
Le strutture di medicina legale delle ASP assicurano coordinamento, consulenza e supervisione dell’attività necroscopica, definendo le procedure operative, soprattutto nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Svolgono anche il riscontro diagnostico quando necessario per accertare le cause del decesso in casi specifici. L’accertamento della realtà della morte è effettuato dal medico necroscopo nominato dal direttore generale dell’ASP tra medici dipendenti o convenzionati, inclusi i medici di medicina generale, così da garantire tempestività e adeguata distribuzione del servizio. In caso di morte per malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le misure necessarie a tutela della salute pubblica, coerenti con evidenze scientifiche consolidate. Il personale addetto all’attività funebre deve comunque usare idonei DPI quando vi sia rischio di contatto con liquidi biologici.
Trasporto di salme, cadaveri e resti mortali
La legge disciplina in modo dettagliato trasporti e osservazione:
- se il decesso avviene in abitazioni inadatte o su richiesta dei familiari/conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione all’obitorio, al servizio mortuario ospedaliero o alle strutture per il commiato;
- se il decesso avviene in struttura sanitaria o socio-sanitaria, su richiesta dei congiunti e dopo accertamento della morte, il cadavere può essere posto in osservazione presso strutture per il commiato;
- sono escluse convenzioni tra strutture sanitarie e strutture per il commiato o esercenti attività funerarie. Per il trasporto è richiesta certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica e il sospetto di reato; tale certificazione vale come titolo per il trasporto di salma, purché il trasporto resti interamente nel territorio regionale. Il trasporto deve avvenire in contenitore impermeabile non sigillato, in tempi brevi e senza ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per i resti mortali l’autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza. Il trasporto di cadavere comprende i trasferimenti dal luogo del decesso a obitorio, camera mortuaria, strutture per il commiato, luogo delle onoranze, cimitero o crematorio e tra questi luoghi; è autorizzato, ove possibile con unico provvedimento, dal comune del decesso, con eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto richiede feretro sigillato, mezzi idonei e personale necroforo in numero non inferiore a quattro unità. Per i trasporti intra-regionali o da comune a comune è consentito l’uso di preparati alternativi al trattamento antiputrefattivo statale, purché meno tossici e idonei alla conservazione a breve termine; il trattamento di cui alla normativa statale resta necessario per il trasporto all’estero quando imposto da trattati internazionali o quando prescritto dal medico necroscopo. La chiusura del feretro deve essere verificata dagli addetti al trasporto, che attestano identità del defunto, sigilli e rispetto delle norme. Il passaporto mortuario e l’autorizzazione all’estradizione di salme competono al comune del decesso. Il solo servizio di trasporto di salme e cadaveri affidato come servizio pubblico non è soggetto alle incompatibilità previste per la gestione cimiteriale/necroscopica e l’attività funeraria. Il trasferimento della salma all’interno della medesima struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso non è considerato trasporto di salma o cadavere e deve essere svolto da personale non collegato in alcun modo a soggetti esercenti attività funeraria. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, un decreto dell’Assessore regionale per la salute deve disciplinare le modalità tecniche e procedurali del trasporto, incluse comunicazioni e precauzioni igienico-sanitarie.
Cremazione e disciplina dei crematori
Le modifiche alla legge regionale n. 18 del 2010 rafforzano la disciplina della cremazione. L’autorizzazione alla cremazione segue la normativa statale e la legge n. 130 del 2001. Nei crematori si può provvedere, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, resti mortali, ossa e parti anatomiche riconoscibili nel bacino di riferimento; è ammessa anche la ricezione di cadaveri da altri ambiti territoriali in relazione alla capacità dell’impianto. È consentita la cremazione di resti mortali di persone inumate da almeno 10 anni e tumulate da almeno 20 anni, previo consenso dei familiari. Le Città metropolitane e i Liberi Consorzi comunali devono valutare il fabbisogno di crematori considerando popolazione, distanza e libera scelta dei cittadini; la localizzazione dei nuovi impianti avviene d’intesa con i comuni interessati e può essere supportata da collaborazioni con impianti di territori contigui.
Urne cinerarie e affidamento personale
In caso di affidamento personale dell’urna, il comune annota in un apposito registro i dati dell’affidatario unico, individuato in vita dal defunto, e quelli del defunto. Un decreto dell’Assessore regionale per la salute deve stabilire linee guida su dimensioni delle urne, caratteristiche dei luoghi di conservazione privata e ulteriori prescrizioni igienico-sanitarie. I comuni devono adeguare i propri regolamenti a tali linee guida.
Strutture per il commiato
Le strutture per il commiato possono essere realizzate da soggetti pubblici o privati e devono essere fruibili da chiunque, senza discriminazioni di accesso. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l’attività funeraria, previa comunicazione al comune competente. Possono essere utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme, ma in tal caso devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti per i servizi mortuari delle strutture sanitarie. Le strutture non possono essere collocate dentro strutture sanitarie, socio-sanitarie o di vita collettiva; possono invece essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale. Devono avere destinazione d’uso esclusiva e rispettare requisiti minimi, tra cui:
- locali al piano terra e direttamente comunicanti con l’esterno;
- assenza di barriere architettoniche;
- illuminazione e aerazione naturali;
- altezza interna non inferiore a 3 metri, salvo diversa previsione edilizia locale per situazioni particolari;
- superficie minima dei locali di commemorazione non inferiore a 70 mq, con lato minimo di 7 metri;
- impianto di condizionamento idoneo;
- servizi igienici accessibili anche ai disabili;
- arredi adeguati. L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell’idoneità dei locali spetta all’ASP.
Attività funeraria: contenuto, requisiti e incompatibilità
L’attività funeraria è definita come servizio unitario che comprende disbrigo pratiche amministrative, fornitura di casse e articoli funebri, trasporto di salme/cadaveri/resti mortali/ceneri/ossa e, se del caso, gestione di strutture per il commiato. Le imprese devono presentare SCIA al comune in cui hanno la sede legale, allegando documentazione e autocertificazioni sui requisiti. L’esercizio è subordinato alla permanenza di requisiti organizzativi e professionali, tra cui:
- mezzi, risorse e organizzazione adeguati;
- almeno un carro funebre e un’autorimessa attrezzata;
- una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi nel comune di presentazione della SCIA;
- personale necroforo adeguato e formato;
- un responsabile della conduzione dell’attività funeraria con adeguate conoscenze. Le imprese funebri non possono svolgere, neppure tramite il proprio personale, servizio pubblico di ambulanza, attività sociali o assistenziali, trasporto di malati o degenti e servizio di pubbliche affissioni. Il comune vigila sulla correttezza dell’esercizio e può sospendere l’attività, o disporne il divieto di prosecuzione nei casi più gravi, se l’impresa offre o promette vantaggi per ottenere informazioni o procacciare funerali. Restano ferme le sanzioni penali e amministrative applicabili. Ogni comune deve istituire e pubblicare sul sito istituzionale un elenco delle imprese funebri con sede nel territorio comunale.
Norme transitorie
Le imprese funebri già operanti stabilmente in Sicilia devono adeguarsi ai requisiti introdotti entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Le imprese con sede legale fuori regione che operano solo occasionalmente in Sicilia sono esentate dalla SCIA, ma restano soggette agli obblighi previsti per l’esercizio dell’attività nel territorio regionale. Per quanto non espressamente disciplinato dalla legge e dai provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi il DPR n. 285 del 1990 e la legge n. 130 del 2001.
Informazioni di contesto sull’efficacia
La disciplina è regionale e vale esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana. La legge è stata oggetto di impugnativa statale, circostanza che non modifica di per sé il contenuto testuale qui riassunto ma segnala un possibile profilo di contenzioso costituzionale.
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