Cassazione Civile, Sentenza n. 4180/2021 del 17/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva accolto l'opposizione di Roberto Pelligra contro un avviso di addebito contributivo. L'Istituto sosteneva che la base imponibile per la Gestione commercianti dovesse comprendere, oltre al reddito come amministratore e legale rappresentante della sua società, anche i redditi di capitale percepiti dal ricorrente quale socio non lavoratore di altra società (Villaggio La Pizzuta s.r.l.), ritenendoli assoggettabili a contribuzione ai sensi dell'art. 3-bis L. n. 438/1992 e normativa connessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato il principio già affermato in precedenti decisioni secondo cui la base imponibile contributiva include la totalità dei redditi d'impresa intesi come redditi derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale ma non i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione in società di capitali se non accompagnati dalla prova dello svolgimento di attività lavorativa. Per i soci di S.r.l. l'iscrizione alla Gestione commercianti e l'assoggettamento a contribuzione richiedono la prestazione personale di lavoro nell'impresa con carattere di abitualità e prevalenza. Il giudice ha quindi respinto la pretesa contributiva relativa ai redditi da partecipazione non lavorativa e ha condannato l'INPS al pagamento delle spese di cassazione e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
La disposizione è stata interpretata come estendendo la base imponibile ai redditi d'impresa definiti fiscalmente, ma non includente i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali privi di attività lavorativa da parte del socio.
Richiamata in connessione normativa; contribuisce al quadro legislativo di riferimento per la determinazione della base imponibile e della previdenza obbligatoria.
art. 29, comma primo, lett. b) e lett. c), I. n. 160/1975
"partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza"
Stabilisce che per l'iscrizione nella Gestione commercianti dei soci di S.r.l. è necessario che essi partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; quindi la semplice qualità di socio di capitale non basta per assoggettare gli utili a contribuzione.
art. 1, comma 203, I. n. 662/1996
È richiamato come norma che ha sostituito parti di art. 29 I. n. 160/1975; non elimina il requisito della prestazione lavorativa personale per l'iscrizione e per la contribuzione sugli utili.
Cass. n. 21540/2019
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per cui i redditi di capitale da mera partecipazione non sono inclusi nella base imponibile contributiva se non sussiste attività lavorativa.
Cass. nn. 18594 e 19001/2020
Decisioni successive che hanno confermato il medesimo orientamento interpretativo sulla esclusione dei redditi di capitale non accompagnati da attività lavorativa dalla base imponibile contributiva.
Cass. S.O. n. 3240/2010
Sottolinea la finalità dell'assicurazione obbligatoria di proteggere l'elemento lavoro (attività lavorativa abituale e prevalente) e non l'elemento puramente imprenditoriale o il capitale.
Cass. n. 4440/2017
Conferma la lettura orientata alla tutela della prestazione lavorativa quale presupposto dell'assicurazione obbligatoria e della contribuzione.
Norma procedurale richiamata in relazione all'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La base imponibile per la contribuzione obbligatoria include i redditi d'impresa nella loro totalità solo quando derivano dall'effettivo esercizio di attività imprenditoriale; i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione non sono automaticamente assoggettati a contribuzione.
- Per i soci di società di capitali (es. S.r.l.) l'iscrizione nella Gestione commercianti e l'assoggettamento a contribuzione sugli utili richiedono la prova della prestazione personale di lavoro nell'impresa con carattere di abitualità e prevalenza.
- La normativa che amplia la base imponibile deve essere interpretata in coerenza con la ratio dell'assicurazione obbligatoria, che mira a proteggere l'attività lavorativa e non il solo investimento di capitale.
- In contenziosi contributivi l'INPS deve dimostrare che i redditi siano effettivamente riconducibili a un'attività lavorativa svolta dal soggetto; in mancanza di tale prova il contribuente può ottenere l'esclusione di redditi di natura puramente patrimoniale.
- La sconfitta in Cassazione comporta la condanna alle spese e, se previsto, l'onere del versamento dell'ulteriore contributo unificato secondo le norme processuali.
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