Cassazione Civile, Ordinanza n. 35074/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una rilevante somma in forza di una fideiussione omnibus prestata a garanzia di un mutuo fondiario. Gli opponenti avevano resistito deducendo, tra l'altro, la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI e la pendenza di un autonomo giudizio promosso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa per l'accertamento della nullità della garanzia. In appello la Corte territoriale aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo tra l'altro insussistente la pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. e affermando che la nullità dedotta in via di eccezione dovesse essere scrutinata incidenter tantum. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio d'appello in attesa dell'esito del giudizio autonomo sulla nullità della fideiussione; violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte di merito escluso che l'accertamento della nullità della fideiussione, pur dedotta in via riconvenzionale/eccezionale, potesse formare giudicato e dovesse essere invece attribuito alla competenza del giudice specializzato. La controparte ha resistito con controricorso; uno dei ricorrenti ha poi rinunciato al ricorso e il relativo giudizio è stato dichiarato estinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nel merito dei motivi esaminati, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione. La Corte ha chiarito che, nel caso concreto, non bastava affermare in astratto l'assenza di pregiudizialità tecnica tra le due cause: quando il giudizio sul rapporto di garanzia e il separato giudizio sulla nullità della fideiussione pendono davanti a uffici giudiziari diversi, e in particolare uno è in appello mentre l'altro è ancora pendente in primo grado dinanzi alla sezione specializzata, il giudice della causa sulla singola coppia diritto/obbligo deve sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pregiudicante. La Corte ha inoltre dichiarato estinto il giudizio di cassazione relativo all'altro ricorrente che aveva rinunciato al ricorso ed aveva ottenuto l'accettazione della rinuncia dalla controparte.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria opera quando la decisione dipende dall'esito di un diverso giudizio pendente; nel caso concreto la sospensione è dovuta perché il giudizio sulla validità della fideiussione è pendente davanti a un diverso ufficio giudiziario ed è pregiudicante rispetto alla causa di pagamento.
art. 2909 c.c.
L'accertamento della nullità della fideiussione, se incidente sulla validità del rapporto fondamentale dedotta nella causa di condanna, può assumere rilievo idoneo a formare giudicato nel giudizio sulla singola pretesa, sicché non può essere liquidato come mera questione da decidere incidenter tantum nel caso considerato.
art. 1424 c.c.
È richiamata la possibilità di conversione del contratto nullo in un contratto diverso, purché ne ricorrano i requisiti di sostanza e di forma e risulti la volontà ipotetica delle parti; nel caso era stata ipotizzata la conversione del mutuo fondiario nullo in mutuo ordinario.
art. 1419 c.c.
La nullità parziale della fideiussione non travolge l'intero contratto se non risulta che la parte colpita da nullità fosse essenziale per l'assetto di interessi voluto dalle parti; chi invoca l'estensione della nullità deve dimostrarne l'essenzialità.
art. 1227 c.c.
Il danneggiato non è tenuto a iniziare azioni giudiziarie o esecutive gravose e rischiose per contenere il danno; il dovere di correttezza richiede solo condotte ragionevolmente idonee a evitare o ridurre il pregiudizio.
art. 1193 c.c.
In presenza di fideiussione prestata fino a un determinato importo, le somme incassate possono essere imputate correttamente alla parte di credito eccedente la garanzia secondo le regole di imputazione del pagamento.
art. 38 T.U.B.
Il rispetto del limite di finanziabilità del mutuo fondiario è elemento strutturale del contratto; il suo mancato rispetto comporta nullità del mutuo fondiario e richiede prova da parte della banca.
Delibera CICR
La delibera attuativa del limite di finanziabilità è richiamata come parametro di validità del mutuo fondiario.
Massime di principio
- Quando pende un giudizio autonomo sulla nullità di una garanzia davanti a un diverso ufficio giudiziario, il giudice della causa di condanna fondata su quella garanzia deve valutare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., specie se i giudizi sono in gradi diversi.
- La distinzione tra pregiudizialità tecnica e pregiudizialità logica non esclude la sospensione quando la definizione della validità del rapporto garantito è affidata a un altro processo che può incidere sulla decisione della causa principale.
- La nullità parziale di una fideiussione non si estende all'intero contratto se non è provata l'essenzialità della clausola colpita rispetto all'assetto di interessi voluto dalle parti.
- Il rispetto del limite di finanziabilità del mutuo fondiario è un elemento costitutivo del contratto, la cui prova incombe sulla banca che invochi la validità del finanziamento fondiario.
- Il creditore non è gravato dall'obbligo di promuovere azioni giudiziarie o esecutive per contenere il danno, perché l'art. 1227 c.c. impone solo condotte ragionevolmente esigibili e non attività onerose o rischiose.
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