Cassazione Civile, Ordinanza n. 19480/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un credito contributivo per l'anno 2010, azionato dall'ente previdenziale mediante avviso di addebito. Il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritto il credito; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione dell'ente, ritenendo che l'avviso bonario spedito il 22 giugno 2016 non avesse interrotto tempestivamente la prescrizione perché la comunicazione si sarebbe perfezionata solo dopo dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza, avvenuto il 4 luglio 2016. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando falsa applicazione delle norme sulla raccomandata e sulla presunzione di conoscenza, sostenendo che l'effetto interruttivo della prescrizione si fosse prodotto già alla data del rilascio dell'avviso di giacenza, senza attendere il decorso di dieci giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione. Ha ritenuto che, per un avviso bonario inviato a mezzo raccomandata e non consegnato per assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza operi dal rilascio dell'avviso di giacenza, e non dal decorso di dieci giorni; poiché nel caso concreto l'avviso di giacenza era stato rilasciato il 4 luglio 2016 e la prescrizione quinquennale decorreva dal 6 luglio 2011, l'atto interruttivo era pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario prima della maturazione del termine. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, commi 2 e 4, L. 890/1982
Non si applica alla comunicazione stragiudiziale interruttiva della prescrizione la disciplina propria della notificazione degli atti giudiziari equiparati, che prevede il perfezionamento dopo il decorso di dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza.
La presunzione di conoscenza degli atti recettizi scritti opera al momento in cui l'atto giunge all'indirizzo del destinatario; nel caso di raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, il rilascio dell'avviso di giacenza segna il momento di arrivo nella sfera di conoscibilità, salva prova contraria.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, per interromperla, è sufficiente che l'atto di mora giunga nella sfera di conoscibilità del debitore prima della maturazione del termine.
Richiamato quale base del termine prescrizionale quinquennale dei contributi previdenziali.
art. 24, comma 2, D.Lgs. 46/1999
Richiamato in relazione all'azione di recupero dei crediti contributivi mediante avviso di addebito.
Massime di principio
- L'avviso bonario spedito a mezzo raccomandata costituisce atto di costituzione in mora idoneo a interrompere la prescrizione se la richiesta del creditore giunge nella sfera di conoscibilità del debitore.
- Per la raccomandata non consegnata per irreperibilità relativa del destinatario, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. può operare dal rilascio dell'avviso di giacenza, non essendo necessario attendere il ritiro né il decorso di dieci giorni.
- La disciplina del perfezionamento differito prevista per le notificazioni degli atti impositivi o previdenziali non si estende automaticamente agli atti stragiudiziali di messa in mora.
- In caso di contestazione della ricezione, il giudice deve verificare l'esito della spedizione e può fondare la presunzione di conoscenza su avviso di giacenza e su ogni altro mezzo di prova utile.
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