Accordo 27201 del 14/09/2026
Supplemento 2 Serie 07 di emendamenti al Regolamento 10“Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto concerne la compatibilitàelettromagnetica.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la Motorizzazione informa gli uffici territoriali, le amministrazioni competenti e le associazioni di settore che il 2 ottobre 2026 entrerà in vigore il Supplemento 2 alla serie 07 di emendamenti al Regolamento ONU n. 10, adottato nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. L’emendamento riguarda le prescrizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli sotto il profilo della compatibilità elettromagnetica. Trattandosi di un supplemento, non dovrà essere aggiornata l’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Comunicazione dell’entrata in vigore del Supplemento 2 alla serie 07 di emendamenti al Regolamento ONU n. 10 sulla compatibilità elettromagnetica dei veicoli.
Entrata in vigore del Supplemento 2 alla serie 07 del Regolamento ONU n. 10
La Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica agli uffici della Motorizzazione, alle amministrazioni territoriali interessate e alle associazioni rappresentative del settore automotive l’entrata in vigore, il 2 ottobre 2026, del Supplemento 2 alla serie 07 di emendamenti al Regolamento ONU n. 10. La comunicazione costituisce aggiornamento rispetto alla precedente nota prot. n. 13184 del 29 aprile 2026.
Parti e destinatari
La nota è emanata dalla Divisione 2 – Normative ed Accordi Internazionali della Direzione generale per la Motorizzazione. È indirizzata alle Direzioni generali territoriali, agli uffici della Motorizzazione civile, ai centri e laboratori tecnici indicati nella comunicazione, nonché a Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e Trento, Valle d’Aosta e Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino. Per conoscenza è trasmessa al Dipartimento per i trasporti e la navigazione, all’Ufficio di Gabinetto del Ministro e alle principali associazioni e organizzazioni del comparto automobilistico, dei veicoli industriali, delle macchine agricole, dei componenti e dei combustibili gassosi.
Base internazionale e oggetto
Il riferimento è l’Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958. Nel relativo quadro regolamentare, il Regolamento ONU n. 10 contiene le prescrizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli con riguardo alla compatibilità elettromagnetica.
L’emendamento è identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/29 ed è denominato “Supplemento 2 Serie 07 di emendamenti” al Regolamento n. 10.
Decorrenza e conseguenze operative
Il Supplemento 2 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. La Direzione generale precisa che il provvedimento ha natura di supplemento e non di nuova serie di emendamenti. Di conseguenza, non dovrà essere modificata l’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
La comunicazione è quindi rilevante per gli uffici che gestiscono le procedure di omologazione e per i costruttori e operatori del settore, poiché segnala la decorrenza delle nuove disposizioni senza introdurre, secondo quanto specificato dal MIT, un aggiornamento della serie indicata nei numeri di omologazione.
Disponibilità del testo
Il testo dell’emendamento è disponibile in lingua inglese sul sito della United Nations Economic Commission for Europe, all’indirizzo indicato nella nota. Il documento è reperibile nella sezione “Meetings and documents” relativa alla sessione di marzo 2026.
Paesi adottanti il Regolamento n. 10
La nota riporta l’elenco aggiornato dei Paesi adottanti, con i rispettivi codici identificativi:
- E1 Germania; E2 Francia; E3 Italia; E4 Paesi Bassi; E5 Svezia; E6 Belgio; E7 Ungheria; E8 Repubblica Ceca; E9 Spagna; E10 Serbia;
- E11 Regno Unito; E12 Austria; E13 Lussemburgo; E14 Svizzera; E16 Norvegia; E17 Finlandia; E18 Danimarca; E19 Romania; E20 Polonia; E21 Portogallo;
- E22 Federazione Russa; E23 Grecia; E24 Irlanda; E25 Croazia; E26 Slovenia; E27 Slovacchia; E28 Bielorussia; E29 Estonia; E30 Repubblica Moldova; E31 Bosnia ed Erzegovina;
- E32 Lettonia; E34 Bulgaria; E36 Lituania; E37 Turchia; E40 Macedonia del Nord; E41 Andorra; E42 Unione Europea; E43 Giappone; E44 Uzbekistan; E46 Ucraina;
- E49 Cipro; E50 Malta; E52 Malesia; E54 Albania; E55 Armenia; E56 Montenegro; E57 San Marino; E60 Georgia; E62 Egitto; E63 Nigeria;
- E64 Pakistan; E65 Uganda; E66 Filippine; E68 Kirghizistan.
Rilevanza per gli operatori
Per i costruttori di veicoli e componenti, per i servizi tecnici e per gli uffici di omologazione, la nota segnala la data dalla quale il Supplemento 2 dovrà essere considerato nell’applicazione del Regolamento n. 10. Restano invariati, secondo la comunicazione ministeriale, i riferimenti alla serie di emendamenti contenuti nei numeri di omologazione.
Punti principali
Entrata in vigore dell’emendamento
Il Supplemento 2 alla serie 07 di emendamenti al Regolamento ONU n. 10 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026.
Oggetto tecnico
Il Regolamento n. 10 stabilisce prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica.
Effetti sul numero di omologazione
Il MIT precisa che, trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Testo dell’emendamento
Il testo dell’emendamento, identificato come ECE/TRANS/WP29/2026/29, è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione relativa alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.
Paesi adottanti
La comunicazione aggiorna l’elenco dei Paesi e dell’Unione europea che adottano il Regolamento ONU n. 10, con i relativi codici identificativi di omologazione.
Come è indicizzato
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