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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09183/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mandante)

La controversia

Una società farmaceutica aveva affidato a un'agenzia assicurativa, con la quale intratteneva rapporti da anni, l'incarico di rivedere, disdire e rinegoziare i contratti assicurativi in corso con una compagnia assicurativa, proponendo anche soluzioni alternative. Secondo la mandante, l'agenzia aveva correttamente disdetto solo alcune polizze, ma aveva omesso di disdire tempestivamente altre coperture, lasciando decorrere il termine di disdetta mentre tentava senza successo di rinegoziarne le condizioni. Ne era derivato il rinnovo tacito delle polizze e l'obbligo per la mandante di corrispondere i premi per la nuova annualità, nonostante nel frattempo fossero state stipulate nuove coperture con altra compagnia. La domanda mirava al risarcimento del danno pari ai premi pagati inutilmente. In appello la società attrice censurava anche il rigetto dell'istruttoria orale, sostenendo che i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi erano ammissibili, pertinenti e decisivi, e che la corte territoriale aveva erroneamente desunto dai documenti la consapevolezza della mandante circa l'onere di provvedere direttamente alla disdetta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d'appello avesse erroneamente negato l'ammissione dell'interrogatorio formale sulla base di valutazioni assertive e di un giudizio anticipato di inutilità del mezzo istruttorio, senza un effettivo vaglio della concludenza e decisività dei capitoli dedotti. Ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge e vizi processuali in cassazione; la Corte esamina il motivo alla luce dei limiti del sindacato di legittimità

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale parametro in tema di valutazione della prova e del materiale non contestato

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la denuncia di violazione è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello normativamente previsto o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece soggetta a regola diversa

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale fonte dei doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato quale criterio di diligenza qualificata del mandatario/professionista

  • art. 1218 c.c.

    richiamato quale norma sull'inadempimento contrattuale e sulla responsabilità del debitore

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede

  • art. 1708 c.c.

    richiamato quale norma sul contenuto degli obblighi del mandatario

  • art. 1710 c.c.

    richiamato quale norma sulla diligenza del mandatario nell'esecuzione del mandato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato in relazione ai requisiti dei capitoli di prova testimoniale

  • art. 232 c.p.c.

    richiamato dalla Corte come norma sull'interrogatorio formale, diretto a provocare confessione della parte

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati in relazione al diritto di difesa e al diritto alla prova

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la dedotta erronea utilizzazione del ragionamento presuntivo

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sul mancato ingresso di un mezzo istruttorio è scrutinabile quando si contesti un'erronea applicazione delle regole sull'ammissibilità o quando il giudice abbia anticipato, in modo assertivo, un giudizio di inutilità della prova senza valutarne effettivamente concludenza e decisività.
  • L'interrogatorio formale è sempre ammissibile se i capitoli sono pertinenti e non meramente dilatori; il giudice non può negarlo assumendo in via preventiva che la parte interroganda smentirà quanto dedotto, poiché la funzione del mezzo è proprio quella di provocare la confessione.
  • La valutazione di ammissibilità e rilevanza della prova deve avvenire sulla base del contenuto dei capitoli e del thema decidendum, non sulla base dell'esito che il giudice immagina possa avere il mezzo istruttorio.
  • La prova per presunzioni e la valutazione dei documenti non possono essere utilizzate per elidere il previo doveroso esame di una prova orale richiesta in modo specifico e pertinente, se questa potrebbe incidere sui fatti decisivi della controversia.
  • Il mandato professionale impone al mandatario un dovere di diligenza qualificata nell'esecuzione dell'incarico, ma la decisione rinviata imponeva anzitutto la corretta istruzione probatoria prima di affrontare il merito dell'eventuale inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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