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Sentenza

Sentenza n. 16269/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202606088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 5 febbraio 2025 di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento per il sostegno conseguita in Spagna, ai fini della classe di concorso ADSS per le scuole secondarie di secondo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Ministero sull’istanza di riconoscimento dell’abilitazione professionale all’insegnamento di sostegno conseguita in Spagna, presentata il 5 febbraio 2025. Ha dedotto che, alla data del ricorso, era decorso il termine per la conclusione del procedimento, quantificato in 120 giorni in base al combinato disposto della l. 241/1990 e dell’art. 16 del d.lgs. 206/2007, chiedendo l’ordine di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine procedimentale, senza una pronuncia dell’amministrazione, sono sufficienti a fondare l’obbligo di provvedere. Il Ministero, autorità competente per il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti in un altro Stato UE, non aveva adottato un provvedimento espresso, benché fosse decorso il termine applicabile. Il Collegio ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza; in caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega e termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 5 febbraio 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007

    Il decorso del termine generale per provvedere, insieme all’assenza di una decisione espressa su un’istanza, concorre a integrare il silenzio-inadempimento.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.

    Per il riconoscimento dei titoli abilitanti dei docenti conseguiti in un altro Stato membro UE, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, subentrato nella denominazione al ministero indicato dalla norma.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”, dopo aver previsto al comma 2 che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”.

    L’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e concludere il procedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; se richiede integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Atteso, dunque, l’obbligo di quest’ultimo di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, il Collegio dispone che il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveda in ordine alla stessa mediante l’emanazione di un provvedimento espresso entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza

    Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine assegnato e può predisporre la sostituzione commissariale in caso di persistente inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sussiste quando sia stata presentata un’istanza formale e sia scaduto il termine applicabile senza che l’amministrazione abbia adottato una pronuncia.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e adotta il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; se occorrono integrazioni, il termine complessivo può giungere al massimo a quattro mesi.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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