Cassazione Penale, Ordinanza n. 32723/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero criticamente con la motivazione della Corte di appello e si risolvessero nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese nel merito. Ha quindi confermato implicitamente la condanna e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado per un furto aggravato commesso in un esercizio commerciale, con contestazione della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. e dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 4, c.p. L’imputata ha ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizi motivazionali sulla responsabilità, sostenendo l’assenza di prova certa degli elementi costitutivi del furto e l’insufficienza della sola testimonianza della persona offesa. Ha inoltre contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante e il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 81 cpv. c.p.
richiamato come base della continuazione contestata nel fatto
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto oggetto di condanna
art. 625, comma 1, n. 4, c.p.
aggravante contestata, con riferimento alla destrezza
art. 62-bis c.p.
attenuanti generiche riconosciute ma ritenute equivalenti alle aggravanti
art. 131-bis c.p.
diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, motivato con modalità della condotta, entità della refurtiva e precedente specifico
art. 133, comma 1, c.p.
criteri utilizzati per la valutazione della tenuità dell’offesa e per la commisurazione della pena
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente nel testo
art. 606 c.p.p.
non citato espressamente, ma il ricorso è scrutinato come impugnazione di legittimità con doglianze non deducibili
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le doglianze non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a riproporre censure già disattese nei gradi di merito.
- La testimonianza della persona offesa, se ritenuta intrinsecamente attendibile e corroborata da ulteriori riscontri obiettivi, può costituire base sufficiente per l’affermazione di responsabilità per furto.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice valorizza elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p., quali modalità della condotta, entità del danno o del pericolo e non occasionalità/abitualità desumibile da precedenti specifici.
- Ai fini dell’art. 131-bis c.p. non è necessario esaminare in modo analitico tutti i parametri dell’art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi per escludere la tenuità.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, così come la determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale, è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà.
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