Regolamento (UE) 2017/473
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/473 della Commissione, del 17 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e fissa i valori forfettari all'importazione per specifici prodotti ortofrutticoli, secondo il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tali valori servono per la determinazione del prezzo di entrata applicabile alle importazioni dai paesi terzi. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, con riferimento ai relativi codici NC e alle origini/passi terzi indicati. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ex articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/473: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento dà attuazione al meccanismo previsto dalla disciplina dell'OCM agricola per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi. La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, soprattutto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione quotidiana dei valori forfettari in base a dati giornalieri variabili.
Base normativa e funzione del regolamento
Il provvedimento si fonda sull'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina il sistema dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e nei periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Il considerando evidenzia che tali valori sono determinati quotidianamente e che, proprio per la natura aggiornata dei dati utilizzati, il regolamento entra in vigore immediatamente con la pubblicazione.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 non introduce criteri autonomi di calcolo, ma rinvia integralmente all'allegato del regolamento, nel quale sono fissati i valori forfettari all'importazione per ciascuna combinazione di codice NC e origine. I valori sono espressi in EUR/100 kg e riguardano, tra gli altri, i prodotti classificati ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.
Prodotti e origini interessati
L'allegato distingue i valori in funzione del paese di origine o provenienza, usando i codici paese terzo previsti dalla nomenclatura richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Tra le origini indicate figurano, a titolo esemplificativo, Egitto (EG), Marocco (MA), Senegal (SN), Tunisia (TN), Turchia (TR), Israele (IL), Cile (CL), Cina (CN), Stati Uniti (US), Sud Africa (ZA), Argentina (AR) e il codice ZZ per "altre origini". I valori forfettari variano sensibilmente in base al prodotto e all'origine.
Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come formula standard dei regolamenti UE, è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi rilevanti ai fini del prezzo di entrata degli ortofrutticoli.
Determinazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per ciascuna origine indicata, il valore forfettario in EUR/100 kg.
Ambito oggettivo dei prodotti e delle origini
L'allegato riguarda taluni ortofrutticoli identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per specifici codici paese terzo (ad esempio EG, MA, SN, TN, TR, IL, CL, CN, US, ZA, AR) e per il codice ZZ, corrispondente a "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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