Regolamento (UE) 2017/474
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/474 della Commissione, del 17 marzo 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i coefficienti di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione relative ad alcuni contingenti tariffari del settore del pollame per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017. La misura si rende necessaria perché, per alcuni contingenti, i quantitativi richiesti nel periodo 1°-7 marzo 2017 superano le quantità disponibili. Il provvedimento è di immediata applicazione e produce effetti dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fissa i coefficienti di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate tra il 1° e il 7 marzo 2017 per alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017 nell’ambito dei contingenti tariffari annuali aperti nel settore del pollame. Riguarda i contingenti/ numeri d’ordine indicati nell’allegato e incide solo sui quantitativi domandati per cui la domanda supera la disponibilità; non disciplina altri settori o periodi diversi.
Coefficiente di attribuzione per i contingenti tariffari nel settore del pollame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/474 della Commissione interviene nell’ambito della gestione dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il settore del pollame. La finalità è quella di stabilire, per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017, in quale misura possano essere accolte le domande di titoli di importazione presentate tra il 1° e il 7 marzo 2017, tenuto conto che per alcuni contingenti i quantitativi richiesti superano le disponibilità.
Base giuridica e contesto regolatorio
Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 188, paragrafi 1 e 3, che disciplina aspetti connessi alla gestione dei contingenti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Nei considerando si richiamano inoltre il regolamento (CE) n. 533/2007, che ha aperto contingenti tariffari annui per prodotti del settore del pollame, e il regolamento (CE) n. 1301/2006, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, quale base per il calcolo del coefficiente di attribuzione.
Ambito materiale e temporale di applicazione
Il regolamento si applica esclusivamente alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017. L’effetto pratico è circoscritto ai contingenti tariffari del settore del pollame indicati nell’allegato e ai quantitativi richiesti nella finestra di presentazione 1°-7 marzo 2017.
Meccanismo di attribuzione
L’articolo 1 dispone che ai quantitativi oggetto delle domande si applichi il coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato. La misura realizza una riduzione proporzionale delle quantità richieste laddove la domanda complessiva ecceda il quantitativo disponibile nel contingente. Nell’allegato figurano i seguenti numeri d’ordine e coefficienti:
- 09.4067: trattino, quindi nessun coefficiente numerico indicato;
- 09.4068: 0,365823;
- 09.4069: 0,137403;
- 09.4070: trattino, quindi nessun coefficiente numerico indicato.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il carattere di immediata efficacia è giustificato nei considerando dall’esigenza di garantire l’efficacia della misura di gestione del contingente. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Determinazione del coefficiente di attribuzione
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato. Il coefficiente serve a ripartire proporzionalmente i quantitativi richiesti quando la domanda eccede la disponibilità del contingente.
Contingenti interessati e valori dei coefficienti
L’allegato riporta i coefficienti per i numeri d’ordine interessati: 09.4067 e 09.4070 sono contrassegnati con trattino, 09.4068 ha coefficiente 0,365823 e 09.4069 ha coefficiente 0,137403 (in percentuale, come indicato nell’allegato).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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