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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/475

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/475 della Commissione, del 17 marzo 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

Normativa europea32017R0475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce come ripartire i quantitativi richiesti per alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame per il sottoperiodo 1o aprile-30 giugno 2017, fissando un coefficiente di attribuzione quando le domande superano le disponibilità. Nei casi in cui le domande siano inferiori ai quantitativi disponibili, individua i quantitativi non richiesti da riportare al sottoperiodo successivo 1o luglio-30 settembre 2017. La misura è adottata in attuazione della disciplina unionale sulla gestione dei contingenti tariffari agricoli e produce effetti immediati dalla pubblicazione.

Fissazione del coefficiente di attribuzione per alcune domande di titoli di importazione nel settore del pollame e trasferimento dei quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo dei contingenti tariffari.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che hanno presentato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1385/2007, domande di titoli di importazione dal 1o al 7 marzo 2017 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017, nell'ambito di taluni contingenti tariffari annui aperti nel settore del pollame. Riguarda i contingenti indicati in allegato (numeri d'ordine 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4421, 09.4422) e, per i quantitativi non richiesti, il successivo sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Coefficiente di attribuzione e riporto di quantitativi nei contingenti tariffari del pollame

Il regolamento interviene nella gestione dei contingenti tariffari annuali aperti nel settore del pollame dal regolamento (CE) n. 1385/2007. La Commissione constata che, per alcune linee di contingente, le domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2017 per il sottoperiodo 1o aprile-30 giugno 2017 superano le quantità disponibili, mentre per altre linee risultano quantitativi non richiesti. La misura serve quindi a disciplinare sia il rilascio proporzionale dei titoli sia il riporto delle quantità non utilizzate al sottoperiodo successivo.

Base giuridica e contesto normativo

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Nei considerando viene richiamato anche il regolamento (CE) n. 1301/2006, che stabilisce le norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per importazioni agricole soggette a titoli di importazione. La logica dell'intervento è quella ordinaria di gestione dei contingenti: quando le richieste eccedono il disponibile, si applica un coefficiente di attribuzione; quando invece restano quantitativi non richiesti, questi vengono trasferiti al periodo successivo.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda gli operatori che hanno presentato domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1385/2007 nel periodo 1o-7 marzo 2017, per il sottoperiodo 1o aprile-30 giugno 2017. L'applicazione è limitata ai contingenti tariffari del settore del pollame individuati nell'allegato, corrispondenti ai numeri d'ordine 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4421 e 09.4422. I quantitativi non richiesti sono invece imputati al sottoperiodo successivo 1o luglio-30 settembre 2017. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Coefficienti di attribuzione

Per i contingenti nei quali le domande eccedono le disponibilità, la Commissione fissa nell'allegato il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti. I coefficienti indicati sono i seguenti:

  • numero d'ordine 09.4410: 0,135410 %;
  • numero d'ordine 09.4411: 0,136650 %;
  • numero d'ordine 09.4412: 0,139665 %;
  • numero d'ordine 09.4420: 0,138284 %;
  • numero d'ordine 09.4422: 0,139199 %.

Tali coefficienti determinano la quota effettivamente assegnabile ai richiedenti in relazione alla disponibilità del contingente per il sottoperiodo considerato.

Quantitativi non richiesti e riporto al sottoperiodo successivo

Per il numero d'ordine 09.4421 non risultano domande presentate nel periodo considerato. Il quantitativo non richiesto ammonta a 325 047 kg e deve essere aggiunto ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o luglio-30 settembre 2017. Il regolamento precisa espressamente che questi quantitativi sono trasferiti al periodo successivo, così da ottimizzare l'utilizzo del contingente annuo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, scelta motivata dall'esigenza di garantire l'efficacia immediata della misura. Come usualmente previsto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo 1o aprile-30 giugno 2017

Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1385/2007 nel periodo 1o-7 marzo 2017, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato per i contingenti in cui le domande eccedevano le disponibilità. I coefficienti sono espressi in percentuale e riguardano i numeri d'ordine 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420 e 09.4422.

Quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo successivo

Per il contingente numero 09.4421 non sono state presentate domande per il sottoperiodo 1o aprile-30 giugno 2017; il quantitativo non richiesto, pari a 325 047 kg, viene aggiunto ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o luglio-30 settembre 2017.

Base giuridica e finalità

La misura è adottata dalla Commissione sulla base dell'articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013. I considerando richiamano il regolamento (CE) n. 1385/2007, che ha aperto i contingenti tariffari annuali nel settore del pollame, e il regolamento (CE) n. 1301/2006, relativo alle regole comuni per la gestione dei contingenti tariffari mediante titoli di importazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica commercialecontingenti tariffariimportazionisettore del pollame

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