Cassazione Civile, Sentenza n. 19775/2020 del 22/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma dell'accertamento fiscale volto ad attribuire maggior reddito al socio Talladira e alla società, deducendo: (1) violazione del litisconsorzio necessario perché una società (Albergo Colombo s.a.s.) non era parte del giudizio; (2) illegittimità dell'autorizzazione all'acquisizione dei dati bancari per mancanza di motivazione; (3) difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; (4) violazione dell'onere probatorio per l'utilizzo di movimenti bancari intestati a soci/terzi anziché alla società; (5) mancato riconoscimento dei costi necessari alla produzione del reddito; (6) insufficiente motivazione circa la rideterminazione del maggior reddito (riduzione operata dalla CTP). Inoltre è stata sollevata la questione dello ius superveniens (art. 7-quater d.l. 193/2016) con riferimento ai limiti di rilevanza dei prelievi bancari.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso in tutti i suoi motivi. Sulla questione del litisconsorzio ha ritenuto irrilevante l'assenza della società Albergo Colombo poiché la sua posizione era stata definita con conciliazione giudiziale, pertanto non sussisteva il rischio di contrasto di giudicati. Quanto all'autorizzazione per acquisire dati bancari, la Corte ha escluso un obbligo di motivazione formale, rilevando che i documenti erano stati raccolti anche a seguito di un provvedimento penale (perquisizione/sequestro) e che, comunque, la normativa fiscale non imponeva motivazione dell'autorizzazione. Sull'onere della motivazione dell'avviso di accertamento il Collegio ha osservato che il contribuente non ha dimostrato di non aver ricevuto il processo verbale né specificato le osservazioni non valutate. Sull'uso dei movimenti bancari intestati a soci o terzi la Corte ha confermato la legittimità dell'accertamento sulla base di tali conti, richiamando consolidata giurisprudenza che presume la riferibilità alla società in presenza di stretti rapporti societari, salvo prova contraria a carico del contribuente. Ha inoltre escluso l'applicabilità retroattiva dello ius superveniens (art. 7-quater d.l. 193/2016), ritenendolo norma sostanziale non applicabile a rapporti anteriori alla sua entrata in vigore. Sul tema dei costi ha ribadito che, nell'accertamento analitico induttivo, incombe al contribuente provare l'esistenza di costi deducibili. Infine la Corte ha constatato che la CTP, se ha ridotto il maggior reddito, doveva motivare gli elementi di tale riduzione e che l'eventuale vizio maggiormente concerneva la decisione di primo grado; tuttavia nel suo complesso il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Consente all'Amministrazione di utilizzare indagini bancarie e presume la riferibilità di operazioni effettuate da soci alla società nelle società di persone o in imprese a ristretta base partecipativa; in assenza di prova contraria, i movimenti sui conti dei soci possono essere imputati alla società.
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
Regola l'accesso domiciliare e l'acquisizione di documenti; la Corte ha distinto tra autorizzazioni in sede fiscale (per le quali la motivazione non è prescritta dalla norma stessa) e provvedimenti emessi in sede penale (che apportano garanzie maggiori).
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Distingue i metodi di accertamento; nella tipologia analitico-induttiva (art. 39, primo comma) l'onere di provare i costi deducibili grava sul contribuente.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
L'atto di definizione della posizione societaria costituisce titolo per l'accertamento nei confronti dei soci; una definizione o conciliazione societaria riduce l'esigenza di litisconsorzio necessario.
art. 7-quater, comma 1, lett. a) e b) d.l. 193 del 2016, conv. in legge n. 225 del 2016
Ha introdotto soglie (1.000 euro giornalieri, 5.000 euro mensili) per la rilevanza dei prelevamenti ai fini dell'accertamento. La Corte ha ritenuto la disposizione di natura sostanziale e non applicabile retroattivamente agli accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore.
d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 36, art. 62 e altre disposizioni procedurali)
Norme processuali sui motivi di impugnazione e sulla denunzia di violazioni processuali; la Corte ha valutato i motivi di nullità o vizio procedurale sulla base delle stesse e li ha ritenuti infondati.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo; invocato dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione, essendo state rispettate le garanzie processuali.
art. 53 Cost.
Principio della capacità contributiva richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e alla corretta determinazione del reddito; la Corte ha confermato che l'onere probatorio riguardo ai costi grava sul contribuente nell'accertamento analitico-induttivo.
Massime di principio
- La definizione della posizione societaria (es. conciliazione o definizione amministrativa) riduce l'esigenza di litisconsorzio necessario: i soci possono contestare l'accertamento con ragioni personali, salvo che sussista concreto rischio di giudicati contrastanti.
- Le autorizzazioni per acquisire dati bancari non sono soggette a un obbligo di motivazione formale secondo la normativa fiscale; inoltre documenti acquisiti in sede penale (perquisizione/sequestro) possono essere utilizzati in sede fiscale compatibilmente con le garanzie processuali.
- Nei rapporti societari (soprattutto società di persone o imprese a base ristretta) le movimentazioni bancarie intestate ai soci possono essere considerate riconducibili all'attività sociale salvo che il contribuente dimostri l'estraneità delle operazioni alla società.
- La norma che limita la rilevanza dei prelievi bancari a determinate soglie (art. 7-quater d.l. 193/2016) è di natura sostanziale e non si applica retroattivamente agli accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore.
- Nell'accertamento di tipo analitico-induttivo l'onere di provare l'esistenza e la rilevanza dei costi deducibili grava sul contribuente; l'Ufficio non è tenuto a riconoscere forfettariamente costi non documentati.
- Il giudice tributario che modifica o riduce il maggior reddito accertato deve motivare la rideterminazione indicando gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la variazione; riduzioni forfettarie senza adeguata motivazione possono essere censurate.
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