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Ordinanza

Ordinanza n. 6584/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e rigetto dell’istanza di rinnovo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Frosinone, notificato il 31 luglio 2025, con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia ed è stata respinta l’istanza di rinnovo. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Frosinone si sono costituiti in giudizio e hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio con sede in Roma, sostenendo che la controversia, riferita a un atto dell’amministrazione di Frosinone, rientrasse nella competenza della Sezione distaccata del TAR Lazio con sede a Latina.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito della legittimità della revoca e del diniego di rinnovo. Ritenendo rilevante l’eccezione di incompetenza territoriale e richiamando l’art. 47, comma 2, c.p.a., ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del TAR Lazio affinché assuma le determinazioni di competenza in ordine all’individuazione dell’ufficio giudiziario competente. Il giudizio è quindi rimasto interlocutorio, senza accoglimento o rigetto della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    In presenza di una questione relativa alla competenza territoriale, il collegio trasmette gli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando venga sollevata una questione di competenza territoriale del giudice amministrativo, il collegio può trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., senza pronunciarsi sul merito della domanda impugnatoria.
  • La trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni sulla competenza costituisce una pronuncia interlocutoria e non comporta né l’accoglimento né il rigetto del ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiIncompetenza

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