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Ordinanza

Ordinanza n. 7033/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Medicina Palermo) e nella parte in cui ha previsto che alcuni candidati fossero segnati come “nelle more” e della comunicazione fatta da CINECA ed Università nei loro confronti per disporre l’immatricolazione nella loro prima scelta anche se non spettante in base al punteggio conseguito; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Medicina Palermo) e nella parte in cui ha previsto che alcuni candidati fossero segnati come “nelle more” e della comunicazione fatta da CINECA ed Università nei loro confronti per disporre l’immatricolazione nella loro prima scelta anche se non spettante in base al punteggio conseguito; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Medicina Palermo) e nella parte in cui ha previsto che alcuni candidati prima segnati come “nelle more” fossero immatricolati e della comunicazione fatta da CINECA ed Università nei loro confronti per disporre l’immatricolazione nella loro prima scelta anche se non spettante in base al punteggio conseguito; - tutti gli atti e provvedimenti, comunque denominati, che hanno introdotto e/o applicato la dicitura “in attesa, nelle more dell’assegnazione definitiva della sede”, non prevista dai decreti ministeriali, nonché di quelli che hanno consentito l’abilitazione all’immatricolazione/iscrizione in via eccezionale di candidati contrassegnati da tale dicitura; - della comunicazione e-mail proveniente dall’indirizzo “Med25-noreply” inviata alle ore 22:10 del 14 gennaio 2026 (e delle ulteriori comunicazioni analoghe, ove esistenti), con cui alcuni candidati sono stati invitati a collegarsi tempestivamente alla pagina riservata per procedere ad immatricolazione/iscrizione entro le ore 22 del giorno successivo, nonché di ogni atto presupposto e conseguenziale che abbia determinato l’invio selettivo di tali comunicazioni; - degli atti e delle operazioni informatiche relativi alla gestione delle preferenze di sede espresse in fase di iscrizione al semestre filtro (incluse le 63 sedi inserite), nonché di ogni intervento o modifica di sistema che abbia determinato, per alcuni candidati, la scomparsa delle sedi nell’area riservata, restando visibile la sola sede principale; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - ove necessario, dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 3 dell’esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 3 dell’esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova di Biologia del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 3 palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 3 dell’esame di Biologia del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 3 della prova di Biologia del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali e/o report di correzione redatti dal CINECA (lettura ottica, rilevazione informatizzata, errori di lettura), nonché degli atti relativi all’intervento manuale dei docenti sulle risposte a completamento non correttamente interpretate dal software; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., dell’amministrazione intimata, - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Palermo) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Giustizia amministrativa202603595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali di ammissione a Medicina per l'a.a. 2025/2026, atti relativi alla gestione delle preferenze e all'assegnazione delle sedi, nonché atti della prova di Biologia e del relativo quesito n. 3

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, iscritta al semestre filtro presso l'Università di Palermo, ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, gli atti presupposti e consequenziali della procedura, i decreti ministeriali disciplinanti l'accesso e l'assegnazione delle sedi, nonché gli atti relativi alla prova di Biologia, sostenendo di essere stata illegittimamente esclusa dall'ammissione presso la sede indicata come prima scelta e di avere ricevuto un punteggio inferiore a quello spettante per la presenza, nel proprio questionario, di un quesito errato o fuorviante. La censura cautelare specificamente esaminata riguarda la possibile assegnazione della sede di Palermo a una candidata collocata in posizione deteriore e con punteggio molto inferiore: la controinteressata risultava inizialmente indicata nella graduatoria dell'8 gennaio 2026 come "in attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede", non compariva nella graduatoria del 21 gennaio relativa allo scorrimento e compariva infine nella graduatoria del 28 gennaio come assegnata a Palermo. La ricorrente ha dedotto che tale modalità di assegnazione fosse difforme dal criterio previsto dal d.m. n. 1115/2025, secondo cui i candidati devono essere assegnati alla prima sede utile nell'ordine delle preferenze e sulla base del punteggio conseguito, chiedendo l'ammissione con riserva e in sovrannumero a Medicina presso l'Università di Palermo.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso l'istanza cautelare né il merito. Ha rilevato che la documentazione prodotta rende immediatamente plausibile la possibile difformità dell'assegnazione della controinteressata rispetto al criterio ordinario basato su punteggio e preferenze e che le amministrazioni non hanno fornito controdeduzioni sul punto. Ha quindi disposto acquisizioni istruttorie a carico del Ministero, del CINECA e dell'Università di Palermo, imponendo il deposito, entro trenta giorni, di una relazione documentata sui criteri applicati, sul significato della dicitura "in attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede", sui requisiti e parametri dell'assegnazione a Palermo, sulla data dell'assegnazione, sull'eventuale preventiva prenotazione del posto e sulle relative ragioni. Ha avvertito che l'inottemperanza potrà essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ha inoltre ordinato alla ricorrente, a pena di improcedibilità, la notifica individuale del ricorso e dell'ordinanza alla candidata direttamente incisa dalla controversia, imponendo al Ministero di comunicarne l'indirizzo entro dieci giorni. Ha disposto anche l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati della graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, secondo modalità e termini puntualmente stabiliti. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026. Le spese non risultano regolate.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    accertamento e condanna ex art. 30 c.p.a.

    La ricorrente ha formulato anche una domanda diretta all'ammissione al corso e all'adozione delle misure ritenute opportune; la domanda non è stata ancora decisa.

  • d.m. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025, Allegato 1

    presso la prima sede utile, nell’ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto

    Il criterio di prima assegnazione richiede il rispetto congiunto dell'ordine delle preferenze espresse e del punteggio conseguito; il TAR ha disposto istruttoria per verificare se tale criterio sia stato derogato.

  • art. 116 c.p.c.

    potrà trovare applicazione la regola di giudizio di cui all’art. 116 c.p.c.

    L'eventuale mancata produzione dei chiarimenti e della documentazione richiesti potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione.

  • artt. 65 e 66 c.p.a.

    Il provvedimento dispone incombenti istruttori e acquisizione di una relazione documentata da parte delle amministrazioni, senza richiamare espressamente tali articoli nel testo.

Massime di principio

  • Quando la graduatoria di un concorso nazionale mostra che un candidato con punteggio e posizione significativamente deteriore è stato assegnato a una sede preferita da un candidato meglio classificato, la verifica giudiziale deve estendersi ai criteri effettivamente applicati, alle operazioni informatiche e alle eventuali deroghe rispetto alla lex specialis.
  • La presenza, nelle graduatorie, di una dicitura non prevista dalla disciplina ordinaria, quale "in attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede", giustifica l'acquisizione di chiarimenti documentati sul suo significato, sui presupposti applicativi e sugli effetti prodotti sull'assegnazione dei posti.
  • L'assenza di contestazioni specifiche dell'amministrazione su una censura fondata su dati documentali immediatamente percepibili può rendere necessario un approfondimento istruttorio prima della decisione cautelare.
  • Quando l'annullamento della graduatoria può incidere direttamente sulla posizione di un candidato individuato, è necessaria la notificazione individuale del ricorso a tale controinteressato; la mancata esecuzione dell'incombente può comportare l'improcedibilità del ricorso.
  • In presenza di un numero elevato di candidati potenzialmente controinteressati, la notifica per pubblici proclami può essere autorizzata quando la notifica ordinaria sia oggettivamente e sommamente difficile, purché siano assicurate modalità idonee di pubblicità e conoscibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelareTutela del terzo

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