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Sentenza

Sentenza del 15/06/2017 n. 2696 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

TASSE AUTOMOBILISTICHE - Autoveicolo in locazione finanziaria - Solidarietà passiva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica per un autoveicolo concesso in locazione finanziaria. È stato contestato, in particolare, che la responsabilità potesse gravare contemporaneamente sul proprietario del veicolo e sul locatario-utilizzatore iscritto al Pubblico Registro Automobilistico, oppure che uno dei due potesse pretendere il beneficio della preventiva escussione o della divisione.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto la sussistenza della solidarietà passiva. Dal 1° gennaio 2016, sia il proprietario dell’autoveicolo concesso in leasing sia il locatario-utilizzatore iscritto al P.R.A. sono obbligati solidalmente al pagamento della tassa automobilistica regionale. Entrambi possono essere richiesti per l’intero importo, senza beneficio di divisione o di preventiva escussione. Chi paga oltre la propria quota può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’altro, secondo i rapporti interni e il titolo contrattuale.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 113/2016, art. 10, comma 7, convertito dalla legge n. 160/2016

    Dal 01.01.2016 sono responsabili solidali al pagamento della Tassa Automobilistica Regionale il proprietario di autoveicoli concessi in locazione finanziaria ed il locatario-utilizzatore iscritto al P.R.A.

    La norma individua sia il proprietario sia l’utilizzatore del veicolo in leasing come coobbligati solidali per il pagamento della tassa automobilistica regionale, escludendo il beneficio di divisione e quello di preventiva escussione. Resta possibile la rivalsa interna per la quota di competenza.

Massime di principio

  • Per i veicoli in leasing, dal 1° gennaio 2016 l’amministrazione può richiedere l’intero importo della tassa automobilistica sia al proprietario sia al locatario-utilizzatore iscritto al P.R.A.
  • La solidarietà passiva consente al creditore pubblico di rivolgersi indifferentemente a uno dei coobbligati, senza dover prima frazionare il debito o agire contro l’altro soggetto.
  • Il soggetto che paga l’intero tributo può chiedere all’altro coobbligato il rimborso della quota dovuta, sulla base del contratto di leasing o degli altri rapporti interni.
  • Per contestare la richiesta di pagamento non è sufficiente sostenere di non essere il proprietario o di non essere l’utilizzatore: occorre verificare la data del tributo, l’iscrizione al P.R.A. e l’effettiva esistenza del rapporto di leasing.
  • La regola descritta opera per i periodi d’imposta successivi al 1° gennaio 2016 e deve essere applicata tenendo conto della normativa vigente nel periodo cui si riferisce la tassa.

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