Sentenza del 15/06/2017 n. 2696 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TASSE AUTOMOBILISTICHE - Autoveicolo in locazione finanziaria - Solidarietà passiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica per un autoveicolo concesso in locazione finanziaria. È stato contestato, in particolare, che la responsabilità potesse gravare contemporaneamente sul proprietario del veicolo e sul locatario-utilizzatore iscritto al Pubblico Registro Automobilistico, oppure che uno dei due potesse pretendere il beneficio della preventiva escussione o della divisione.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto la sussistenza della solidarietà passiva. Dal 1° gennaio 2016, sia il proprietario dell’autoveicolo concesso in leasing sia il locatario-utilizzatore iscritto al P.R.A. sono obbligati solidalmente al pagamento della tassa automobilistica regionale. Entrambi possono essere richiesti per l’intero importo, senza beneficio di divisione o di preventiva escussione. Chi paga oltre la propria quota può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’altro, secondo i rapporti interni e il titolo contrattuale.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 113/2016, art. 10, comma 7, convertito dalla legge n. 160/2016
Dal 01.01.2016 sono responsabili solidali al pagamento della Tassa Automobilistica Regionale il proprietario di autoveicoli concessi in locazione finanziaria ed il locatario-utilizzatore iscritto al P.R.A.
La norma individua sia il proprietario sia l’utilizzatore del veicolo in leasing come coobbligati solidali per il pagamento della tassa automobilistica regionale, escludendo il beneficio di divisione e quello di preventiva escussione. Resta possibile la rivalsa interna per la quota di competenza.
Massime di principio
- Per i veicoli in leasing, dal 1° gennaio 2016 l’amministrazione può richiedere l’intero importo della tassa automobilistica sia al proprietario sia al locatario-utilizzatore iscritto al P.R.A.
- La solidarietà passiva consente al creditore pubblico di rivolgersi indifferentemente a uno dei coobbligati, senza dover prima frazionare il debito o agire contro l’altro soggetto.
- Il soggetto che paga l’intero tributo può chiedere all’altro coobbligato il rimborso della quota dovuta, sulla base del contratto di leasing o degli altri rapporti interni.
- Per contestare la richiesta di pagamento non è sufficiente sostenere di non essere il proprietario o di non essere l’utilizzatore: occorre verificare la data del tributo, l’iscrizione al P.R.A. e l’effettiva esistenza del rapporto di leasing.
- La regola descritta opera per i periodi d’imposta successivi al 1° gennaio 2016 e deve essere applicata tenendo conto della normativa vigente nel periodo cui si riferisce la tassa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 giu 2017Sentenza del 15/06/2017 n. 468 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 15 giu 2017Sentenza del 15/06/2017 n. 30139 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 giu 2017Sentenza del 15/06/2017 n. 30159 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 giu 2017Sentenza del 15/06/2017 n. 134 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 15 giu 2017Sentenza del 15/06/2017 n. 136 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 15 giu 2017Sentenza del 15/06/2017 n. 874 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →