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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15071/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per lavori di realizzazione di una barriera acustica. La società appaltatrice vantava un credito di euro 79.835,29, riconosciuto in un accordo bonario sottoscritto da un procuratore speciale della creditrice, cui era poi seguita una fattura. La società committente/debitrice sosteneva di avere già adempiuto pagando l’importo al procuratore speciale, utilizzando l’IBAN indicato nell’accordo bonario. La creditrice, invece, deduceva che quel pagamento non fosse liberatorio perché eseguito su coordinate bancarie non riferibili alla società e perché la procura non comprendeva il potere di incasso. In appello la domanda della creditrice era stata accolta, ritenendosi che il procuratore avesse il potere di transigere ma non quello di incassare, e che non ricorressero i presupposti del pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su rappresentanza, transazione e interpretazione del contratto, per avere la Corte territoriale escluso che il potere di concludere la transazione includesse anche la facoltà di indicare le modalità esecutive del pagamento; 2) violazione degli artt. 1188 e 1189 c.c., sostenendo che il pagamento fosse liberatorio perché effettuato in buona fede a soggetto apparentemente legittimato; 3) violazione degli artt. 1398 e 1399 c.c., sostenendo che, ove il procuratore avesse ecceduto i poteri, vi sarebbe stata ratifica per fatti concludenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero, in sostanza, a proporre una diversa lettura degli atti negoziali già interpretati dalla Corte d’appello, senza censurare in modo ammissibile la ratio decidendi. Secondo la Corte, la sentenza impugnata aveva accertato in fatto che la transazione individuava come destinataria del pagamento la società creditrice e non il procuratore, il quale poteva al più indicare modalità di pagamento coerenti con tale destinazione, ma non poteva distrarre il pagamento sul proprio conto personale. La Cassazione ha inoltre condiviso il giudizio di fatto della Corte territoriale secondo cui mancavano i presupposti del pagamento al creditore apparente, poiché vi erano plurimi elementi che escludevano una ragionevole buona fede del solvens: difformità tra coordinate bancarie dell’accordo, quelle del contratto e quelle della fattura; assenza di indicazioni che il procuratore fosse legittimato all’incasso; alterazione manuale della fattura; mancata spiegazione da parte della debitrice su chi avesse modificato il documento e disposto il pagamento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702-bis c.p.c.

    norma richiamata solo come base del giudizio introduttivo in primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con il primo/secondo/terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 1372, 1375, 1388, 1389 e 1965 c.c.

    in combinato disposto con gli artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere che il potere di rappresentanza e transazione includesse anche la disciplina esecutiva del pagamento; la Corte ha escluso questa lettura sulla base dell’interpretazione del regolamento negoziale.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    in combinato disposto con gli artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati come criteri di interpretazione del negozio; la Cassazione ha ribadito che l’interpretazione del contratto è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio di legittimità.

  • artt. 1188 e 1189 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1188 e 1189 c.c.

    la Corte ha escluso l’effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente perché mancavano circostanze univoche idonee a fondare una buona fede incolpevole del solvens.

  • artt. 1398 e 1399 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 c.c.

    richiamati per sostenere l’eventuale ratifica dell’attività del rappresentante privo di poteri o eccedente i limiti; la Corte ha ritenuto la censura inconferente rispetto all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    richiamato per disporre il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto

    richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’interpretazione degli atti negoziali compiuta dal giudice di merito è un accertamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è consentito sostituirvi una lettura alternativa del regolamento contrattuale.
  • Se una transazione individua come destinatario del pagamento il creditore, il procuratore del creditore può eventualmente indicare le modalità esecutive del pagamento solo entro tale destinazione, ma non può, senza specifico potere, sostituire a favore proprio il soggetto destinatario dell’adempimento.
  • Il potere di rappresentanza sostanziale a transigere non implica automaticamente il potere di incassare somme in proprio nome o di modificare la titolarità del pagamento; occorre che tale facoltà risulti dal contenuto del mandato o dagli atti interpretati complessivamente.
  • Il pagamento al creditore apparente produce effetto liberatorio solo se esistono circostanze oggettive, univoche e concludenti che rendano ragionevole l’affidamento del solvens in buona fede sulla legittimazione dell’accipiens; se il pagatore è in colpa o poteva agevolmente accertare la realtà, l’effetto liberatorio non opera.
  • La buona fede del solvens non può essere invocata quando vi siano elementi di anomalia facilmente verificabili, quali difformità documentali o coordinate bancarie non coerenti con il soggetto creditore, specialmente se il documento risulti alterato o non spiegato.
  • La ratifica dell’operato del rappresentante privo di poteri o eccedente i poteri non può essere affermata in modo apodittico, ma richiede un comportamento concludente inequivoco del rappresentato; la mera esistenza della procura o la successiva emersione dell’atto non bastano di per sé.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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