Cassazione Penale, Sentenza n. 15352/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 62, n. 4, cod. pen.) e vizio di motivazione per omessa valutazione di circostanze decisive in ordine alla sussistenza della circostanza attenuante della tenuità del danno patrimoniale. Il fatto: tentato furto di capi di abbigliamento per un valore complessivo di euro 69,90, i quali erano stati occultati sotto gli indumenti dell'imputato ma il reato non si è consumato per l'intervento della vigilanza. Il ricorrente ha osservato che i beni sono stati restituiti, che la merce ha valore modesto e di prima necessità, che la persona offesa non ha lamentato danni ulteriori (neppure per la rimozione della placca antitaccheggio) e che la condotta non ha arrecato pregiudizi complessivi tali da escludere la tenuità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, sebbene il valore economico esiguo non sia l'unico elemento decisivo per l'applicazione dell'art. 62 n.4 cod. pen., il giudice di merito è comunque tenuto a indicare quali altri elementi concreti ostano all'applicazione della circostanza attenuante. La sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto il modico valore della merce, non ha motivato adeguatamente le ragioni per escludere la tenuità del danno in relazione alle specifiche deduzioni difensive. Perciò la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al diniego della circostanza attenuante e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, cod. pen.
La circostanza attenuante della tenuità del danno richiede una valutazione complessiva del danno criminale; il solo valore economico esiguo non esclude automaticamente l'applicazione dell'attenuante, ma il giudice deve motivare l'esistenza di elementi concreti che la escludono
giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402)
Richiama il principio per cui la tenuità del danno va valutata considerando tutti gli elementi della fattispecie concreta, ossia il danno criminale nella sua globalità, e non solo il valore monetario del bene
Massime di principio
- La circostanza attenuante della tenuità del danno (art. 62, n.4) non si determina solo in base al basso valore economico del bene: il giudice deve valutare il danno criminale nel suo complesso
- Se la merce è di modico valore e viene restituita senza ulteriore pregiudizio, questi elementi favoriscono il riconoscimento della tenuità del danno, salvo che siano presenti elementi concreti che giustifichino il contrario
- Il giudice di merito è obbligato a motivare espressamente quali ulteriori circostanze impediscono l'applicazione dell'attenuante; la mancanza di tale motivazione può determinare l'annullamento con rinvio
- Modalità della condotta possono talvolta ostare al riconoscimento della tenuità (es. particolare efferatezza o pericolo), ma occorre spiegare come tali modalità abbiano concretamente aumentato il danno criminale
- In vicende di tentato furto con valore irrisorio, la restituzione dei beni e l'assenza di danni ulteriori sono fattori rilevanti da considerare a favore dell'imputato
- In presenza di recidiva o altre aggravanti (come qui richiamato in fatto), il giudice deve comunque valutare e motivare la compatibilità di tali circostanze con l'eventuale riconoscimento dell'attenuante
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