Cassazione Penale, Ordinanza n. 11452/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando che non potevano escludersi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione. È stata così confermata la decisione di merito che affermava la responsabilità dell'imputato per l'importazione di stupefacenti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per l'importazione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 73 T.U. stupefacenti e 43 c.p., nonché vizio di motivazione sull'elemento soggettivo. La difesa ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe affermato la consapevolezza del carico illecito in modo presuntivo, valorizzando soltanto il dato del quantitativo di droga e il preteso notorio secondo cui le organizzazioni criminali non si affidano a vettori ignari, senza indicare elementi concreti idonei a provare che il ricorrente sapesse della presenza degli stupefacenti occultati nella merce ortofrutticola. Sono stati inoltre richiamati, a sostegno dell'estraneità dell'imputato, la sua versione dei fatti ritenuta coerente, il nervosismo spiegato da ragioni diverse, l'assenza di precedenti, l'assenza di contatti con ambienti criminali, i risultati dell'analisi dei dispositivi sequestrati, la presenza di tracker bluetooth e la collaborazione prestata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, perché volto a riproporre censure già esaminate e a sollecitare una nuova valutazione del merito, oltre che manifestamente infondato: la motivazione della Corte d'appello era infatti logica e coerente nel desumere la consapevolezza dell'imputato da plurimi indici convergenti, tra cui l'ingiustificato nervosismo, la quantità eccezionale della sostanza, la presenza dei tracker, l'assenza di contatti telefonici e le stesse dichiarazioni rese dall'imputato. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del compendio probatorio e che il richiamo a massime di esperienza può legittimamente sostenere la motivazione, distinguendosi dalle mere congetture.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Richiamato come norma incriminatrice dell'importazione di sostanza stupefacente; la censura difensiva investiva la prova dell'elemento soggettivo del reato.
art. 43 c.p.
Richiamato in relazione alla colpevolezza e all'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto non fondato il rilievo difensivo sul difetto di consapevolezza.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove, salvo il caso di specifici travisamenti emergenti dal testo della sentenza o degli atti richiamati.
- La consapevolezza dell'imputato in un traffico di stupefacenti può essere desunta da un insieme di indizi convergenti e da massime di esperienza, purché la motivazione espliciti in modo non congetturale le ragioni del convincimento.
- Il richiamo al notorio e alle massime di esperienza è legittimo quando esprime regole di सामान्यità empirica utilizzate per corroborare il ragionamento probatorio, non quando si traduce in una presunzione di responsabilità oggettiva.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia già affrontato e disatteso in modo coerente le medesime deduzioni difensive, senza che il ricorso introduca elementi nuovi e specifici di critica.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte può disporre la condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle Ammende ove non siano esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11372/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11373/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11374/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11375/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11376/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11377/2026 del 26/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →