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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29786/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, del silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate a un’istanza di rimborso presentata il 29 dicembre 2010 per le imposte sui redditi relative agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005. Il contribuente invocava il beneficio previsto dall’art. 1, comma 1011, della L. n. 296/2006, relativo alla riduzione del 50% delle imposte per i residenti nei comuni colpiti dal sisma e dagli eventi vulcanici dell’ottobre 2002. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo tardiva l’istanza; la CTR, invece, aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che il termine biennale per chiedere il rimborso decorresse dall’1 gennaio 2007 (entrata in vigore della legge), con conseguente tempestività della domanda. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione/falsa applicazione dell’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, come novellato dall’art. 36-bis D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008, e del D.P.C.M. 25 luglio 2008. Secondo la ricorrente, il dies a quo non andava ancorato al 31 dicembre 2008 né all’1 gennaio 2007, ma alla data dell’1 marzo 2008, quando la L. n. 31/2008 entrò in vigore prorogando il termine per la definizione agevolata; in ogni caso, l’istanza del 29 dicembre 2010 sarebbe risultata tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, trattandosi di un diritto al rimborso sorto successivamente al pagamento dell’imposta, si applica l’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, con termine biennale decorrente dal momento in cui si è verificato il presupposto della restituzione. Per il beneficio fiscale previsto per il sisma del 2002, tale presupposto coincide con l’entrata in vigore della L. n. 296/2006, ossia l’1 gennaio 2007; non rilevano né la proroga del termine per la definizione agevolata disposta dalla L. n. 31/2008, né la proroga dello stato di emergenza del 25 luglio 2008. Di conseguenza, l’istanza di rimborso presentata il 29 dicembre 2010 è stata ritenuta tardiva. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    per i rimborsi di imposte il termine biennale decorre dal pagamento oppure, se successivo, dal verificarsi del presupposto della restituzione; nel caso concreto il presupposto è stato individuato nell’entrata in vigore della norma agevolativa.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38

    si applica solo ai versamenti non dovuti fin dall’origine; non al caso in cui il diritto al rimborso sorga successivamente al pagamento.

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 1011

    ha riconosciuto ai soggetti interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania la definizione agevolata della posizione fiscale con riduzione del 50% delle imposte sui redditi; per la Corte il diritto al rimborso dell’eccedenza nasce con l’entrata in vigore della legge.

  • D.L. n. 248/2007, art. 36-bis, comma 2

    ha prorogato di un anno il termine per la definizione agevolata, ma tale proroga non sposta il dies a quo del termine per l’istanza di rimborso.

  • L. n. 31/2008

    legge di conversione del D.L. n. 248/2007; la sua entrata in vigore (1 marzo 2008) non incide sulla decorrenza del termine biennale per chiedere il rimborso.

  • D.P.C.M. 25 luglio 2008

    ha prorogato lo stato di emergenza, ma la proroga non ha effetto sul termine di decadenza per il rimborso.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 13

    richiamato dalla norma agevolativa in tema di ravvedimento operoso per il ritardato versamento dei tributi e contributi.

Massime di principio

  • Quando il diritto al rimborso di un’imposta nasce solo in forza di una sopravvenuta previsione agevolativa, il termine di decadenza per la domanda di rimborso decorre dal momento in cui la norma attributiva del beneficio entra in vigore, salvo diversa previsione espressa.
  • L’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 si applica ai rimborsi in cui il presupposto restitutorio sia successivo al pagamento; l’art. 38 D.P.R. n. 602/1973 resta invece confinato ai versamenti non dovuti ab origine.
  • La proroga del termine concesso per definire agevolmente la posizione fiscale non coincide con il dies a quo del diverso termine per proporre l’istanza di rimborso delle somme già versate.
  • La proroga dello stato di emergenza o di termini amministrativi collegati all’agevolazione non incide, di per sé, sulla decorrenza della decadenza per il rimborso, se la legge non lo prevede espressamente.
  • Per stabilire la tempestività dell’istanza di rimborso occorre distinguere tra termine per l’adempimento agevolato del debito residuo e termine per la ripetizione dell’eccedenza già pagata; si tratta di situazioni giuridicamente diverse e soggette a decorrenze diverse.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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