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Ordinanza

Ordinanza n. 673/2026 - Palermo, Sezione 2

per l’annullamento, ai sensi dell’articolo 116, c. 2, c.p.a.: della nota del 23.12.2025, con cui l’Agenzia delle Entrate - con riferimento all’istanza di accesso del 5/9.12.2025 presentata dalla ricorrente a mezzo p.e.c. di pari data in relazione agli atti e alla documentazione inerente alla procedura selettiva indetta con bando di concorso n. 246924 del 9.6.2025 - ha comunicato il differimento dell’accesso ai verbali della Commissione richiesti; e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente di ottenere senza ritardo copia della documentazione richiesta;

Giustizia amministrativa202600190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: differimento dell’accesso ai verbali della Commissione relativi a una procedura selettiva pubblica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, nell’ambito del giudizio principale avente a oggetto la graduatoria dei vincitori di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari tecnici, ha impugnato ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. la nota con cui l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato il differimento dell’accesso ai verbali della Commissione richiesti con istanza del dicembre 2025. Ha domandato la declaratoria del diritto di ottenere senza ritardo copia della documentazione. Nel corso del giudizio l’Agenzia ha trasmesso alla ricorrente i verbali della Commissione relativi all’approvazione della graduatoria impugnata. La ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria, il venir meno dell’interesse alla decisione sulla domanda di accesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., poiché la documentazione richiesta era stata trasmessa dall’Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio. Quanto alle spese della fase di accesso, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il ritardo nel rilascio degli atti, legittimamente spettanti alla ricorrente, giustificasse la condanna dell’Agenzia al pagamento di € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Le spese sono state compensate nei rapporti con il controinteressato costituito e dichiarate irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti, estranei al diniego dell’accesso.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la tutela giurisdizionale in materia di accesso, consentendo di proporre la relativa istanza nel corso del giudizio; nel caso concreto, l’istanza è stata dichiarata improcedibile dopo l’ostensione degli atti.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale di accesso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione trasmette integralmente la documentazione richiesta e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
  • In materia di accesso, l’ostensione intervenuta durante il processo non esclude necessariamente la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: il giudice può valutare il comportamento precedente dell’amministrazione e condannarla alle spese se il rilascio è avvenuto tardivamente.
  • Il controinteressato non può essere condannato alle spese della fase di accesso quando è estraneo all’adozione del diniego o del differimento opposto dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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